F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ALESSANDRONI (già Liquidatore della Soc. L’Aquila Calcio SpA), TIZIANO BETTIO (già Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio SpA) E MICHELE pASSATELLI (già Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1276/128pf/SP/ma del 16.3.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ALESSANDRONI (già Liquidatore della Soc. L’Aquila Calcio SpA), TIZIANO BETTIO (già Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio SpA) E MICHELE pASSATELLI (già Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1276/128pf/SP/ma del 16.3.2007) Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 16 marzo 2007 nei confronti dei sigg. Fabio Alessandroni (già liquidatore della Società L’Aquila Calcio SpA) Tiziano Bettio (già amministratore unico della Società L’Aquila Calcio SpA) Michele Passarelli (già amministratore unico della Società L’Aquila Calcio SpA) per l’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo i predetti ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento le cariche sociali sopraindicate nella Società L’Aquila Calcio; Rilevato che nessuno dei deferiti è comparso dinanzi a questa Commissione nonostante sia intervenuta rituale convocazione; Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Spagnoletti il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1(uno) anno di inibizione per l’avv. Fabio Alessandroni, 6 (sei) mesi di inibizione per il sig. Tiziano Bettio, 5 (anni) di inibizione e preclusione per il sig. Michele Passarelli; Preso atto della dichiarazione di fallimento della Società L’Aquila Calcio SpA pronunciata dal Tribunale de L’Aquila con sentenza depositata il 28 luglio 2004; Rilevato che dagli atti del giudizio risulta confermato che l’avv. Fabio Alessandroni è stato nominato liquidatore della Società, che il sig. Michele Passarelli, in precedenza Presidente fu nominato poi Amministratore unico della Società, che infine anche il sig. Tiziano Bettio , seppur due soli giorni (dal 28 al 30 gennaio 2004) è stato amministratore unico della Società, tutte cariche ricoperte nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento; Ritenuto che dalla documentazione in atti risulta che la Società ha avuto grandi problemi finanziari nel corso di vari anni, situazione poi sfociata inevitabilmente nel fallimento; Considerato che la situazione di grave passività si è concretizzata nel periodo di presidenza Passarelli e che dunque a carico di quest’ultimo debbono ascriversi le uniche responsabilità per il dissesto societario; Valutato che il sig. Bettio risulta aver ricoperto la sola carica di amministratore unico per il brevissimo periodo di due giorni intercorrente tra l’Assemblea del 28 gennaio 2004 (in cui fu nominato amministratore unico al posto del dimissionario Michele Passarelli sino al 30 gennaio 2004 in cui fu nominato liquidatore della Società l’avv. Fabio Alessandroni; Accertato che l’avv. Fabio Alessandroni risulta aver ricoperto nella Società il solo incarico di liquidatore della stessa e che dunque non possono allo stesso essere imputati comportamenti censurabili peraltro non riscontrabili in atti; Tenuto conto che non è stato possibile accertare alcuna situazione di mala gestio imputabile al sig. Bettio ed all’avv. Alessandroni; Preso atto di quanto previsto dall’art.21, commi 2 e 3 NOIF vigente all’epoca dei fatti ed accertata la responsabilità del sig. Michele Passarelli; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga 5 (cinque) anni di inibizione al sig. Michele Passarelli. Proscioglie da ogni imputazione l’avv. Fabio Alessandroni ed il sig. Tiziano Bettio dagli addebiti agli stessi rispettivamente contestati.
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