F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 1480/211pf08- 09/SP/blp del 2.10.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 1480/211pf08- 09/SP/blp del 2.10.2008) Il Procuratore Federale ha deferito a questa CDN il sig. Massimo Pugliese, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della US Avellino SpA; nonché la stessa società US Avellino SpA, per rispondere il Pugliese della violazione di cui all’art. 8, comma 2, del CGS in relazione all’art. 30 del Reg. LNP e al C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007, per aver adempiuto, oltre il termine stabilito della normativa federale, al pagamento della quota incassi gare in favore delle società aventi diritto, la Società U.S. Avellino s.p.a., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. All’udienza del 20.11.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi uno e l’ammenda di € 50.000,00 per il Pugliese e l’ammenda di € 100.000,00 con diffida per la società Avellino. Nessuno è comparso per i deferiti, ritualmente avvisati. Il procedimento trae origine da numerosi esposti inviati dall’AC Cesena alla Procura federale (in data 22.7.2008, 28.7.2008 e 2.8.2008) ed alla Federazione, nei quali si lamentava che l’Avellino non avrebbe corrisposto la percentuale incassi gare (18%) ad alcune Società ospitate, in violazione del C.U. n. 93/A del 5.5.2008, nonché dell’art. 30 del Regolamento LNP e del C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007. In particolare, nell’esposto del 22 luglio 2008 la Soc. Cesena denunciava che l’Avellino non aveva corrisposto la quota incassi post gara nei confronti della Società FC Modena SpA, US Grosseto FC Srl, Ascoli Calcio 1908 SpA, AC Chievo Verona Srl e US Lecce. Nei successivi esposti sopra indicati si denunciava la medesima violazione nei confronti di ulteriori società militanti nel Campionato di serie B nella stagione sportiva 2007/2008, le quali non avrebbero ricevuto la quota incassi post gara da parte dell’US Avellino; Per quanto attiene alle omissioni di pagamenti nei confronti delle società Grosseto, Ascoli Calcio 1908, Chievo Verona, US Lecce, la Procura ha già proceduto al deferimento a carico della società debitrice, a seguito della segnalazione da parte della Co.Vi.So.C. del 31 luglio 2008, e questa Commissione Disciplinare Nazionale si è già pronunciata nell’ambito di un più complesso procedimento. Risulta dagli atti che l’Avellino ha richiesto alla Lega di appartenenza, in data 29 luglio 2008, di provvedere al pagamento per suo conto delle quote incassi gare in favore delle società Piacenza, Albinoleffe, Vicenza, Spezia, Bari, Frosinone, Treviso, Rimini, Messina, Triestina e Brescia. Il mandato di pagamento si è perfezionato in data 4 agosto 2008, data in cui la Società debitrice ha inviato alla Lega la delega predisposta su modello conforme alla normativa federale. Pertanto, la condotta posta in essere dall’Avellino nella fattispecie oggetto del presente provvedimento, assume rilevanza disciplinare sotto il profilo della violazione di cui all’art. 8, comma 2, del CGS, in relazione all’art. 30 del Reg. LNP e al C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007, per aver adempiuto, oltre il termine del 30.6.2008 stabilito dalla normativa federale, al pagamento della quota incassi gare in favore delle società aventi diritto. Trattasi quindi di un mero ritardo che costituisce pur sempre un’elusione della normativa federale ma che deve essere valutata di non particolare gravità. Le violazioni sopra contestate, sono ascrivibili al Sig. Massimo Pugliese, Amministratore Unico e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, dell’US Avellino, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta della società US Avellino SpA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. Sanzioni congrue alla luce di quanto sopra esposto sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge a Massimo Pugliese la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla soc. US Avellino SpA l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) con diffida.
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