F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REMO RUSCITTI (dirigente all’epoca dei fatti della Soc. Luco Canistro Srl, attualmente Canistro Valle Roveto Srl) E DELLA SOCIETA’ LUCO CANISTRO Srl, attualmente CANISTRO VALLE ROVETO Srl (nota n. 11/1384pf07-08/GT/en del 1°.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REMO RUSCITTI (dirigente all’epoca dei fatti della Soc. Luco Canistro Srl, attualmente Canistro Valle Roveto Srl) E DELLA SOCIETA’ LUCO CANISTRO Srl, attualmente CANISTRO VALLE ROVETO Srl (nota n. 11/1384pf07-08/GT/en del 1°.7.2008) La CDN, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha concluso per l’irrogazione della inibizione per mesi sei per il Ruscitti e l’ammenda di € 2.000,00 per la Società. OSSERVA 1. Il Deferimento Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Remo Ruscitti, dirigente, all’epoca dei fatti in contestazione, della Società Luco Canistro S.r.l. (attualmente Canistro Valle Roveto S.r.l.) e la Canistro Valle Roveto Srl (già Luco Canestro S.r.l.) (d’ora in avanti anche detta “Canistro” ovvero la “Società”), per rispondere, rispettivamente: - il sig. Ruscitti, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in quanto consentiva l’accesso del pubblico nell’impianto sportivo per assistere all’incontro Luco Canistro – Grottamare, del 9 settembre 2007, malgrado il Comitato Interregionale, con comunicazione del 7 settembre 2007, avesse disposto che l’incontro indicato si sarebbe dovuto disputare “a porte chiuse”; - la Società per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio dirigente avente “poteri di rappresentanza”. 2. La difesa del sig. Remo Ruscitti Il deferito sig. Ruscitti si è costituito nel procedimento, depositando una memoria, con n. 4 allegati, chiedendo il proscioglimento dalla violazione ascrittagli. A motivazione della propria richiesta, il sig. Ruscitti ha richiamato lo svolgimento dei fatti che lo hanno indotto a disporre l’accesso del pubblico. In particolare, il deferito ritiene legittimo, e comunque giustificabile, il proprio comportamento, soprattutto alla luce dell’intervenuta ordinanza emessa dal Sindaco di Luco dei Marsi, in data 7 settembre 2007, nella quale veniva disposta l’agibilità dell’impianto con riferimento alla gara in oggetto in quanto “il mancato svolgimento della gar(a), allo stato, comporterebbe gravi sanzioni sportive per le Associazioni sportive oltre che costituire disagio ed indignazione da parte dei tifosi sostenitori del luogo” e che “l’impianto è dotato di uscite di sicurezza con maniglioni antipanico sia nella zona della tribuna che delle gradinate”, malgrado, all’epoca, mancasse l’acquisizione dell’agibilità definitiva da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza. 3. Motivazione Il deferimento non è fondato e va respinto. Il comportamento del sig. Ruscitti, difatti, risulta improntato a totale buona fede. Questa Commissione non può tacere che l’ordinanza sindacale richiamata dal Ruscitti abbia un contenuto non chiarissimo, sembrando voler lasciare la “scelta” di aprire effettivamente, o meno, l’impianto al pubblico ai soggetti a ciò preposti, limitandosi ad “ordinare” che l’impianto “poteva” essere utilizzato per la partita in oggetto. Ma certamente la sua ricezione, da parte dei dirigenti della Canistro, poteva ingenerare, come in effetti ha ingenerato, il convincimento di “dover” aprire le porte al pubblico. Peraltro, la circostanza che il sig. Ruscitti abbia contattato telefonicamente – nell’impossibilità di contattare gli uffici federali, chiusi nella giornata del sabato - l’allora Presidente del Comitato Interregionale per chiedere chiarimenti, circostanza non contestata dalla Procura, lascia intendere l’assoluta volontà del deferito di porre in essere un comportamento che fosse in linea e rispettoso dei provvedimenti adottati dal Comitato. P.Q.M. Respinge il deferimento proposto, e proscioglie il sig. Remo Ruscitti e la Canistro Valle Roveto Srl dalle violazioni ascrittegli.
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