• Stagione sportiva: 2008/2009
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 05.12.2008
(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO QUARTIGLIA (Presidente pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), DOMENICO ANGELOZZI (Amministratore delegato pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), GIANLUCA CHERUBINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Chieti), ANGELO DANOTTI (calciatore attualmente non tesserato), GIANLUCA MACRI’ (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Manfredonia Calcio Srl), SEBASTIANO MIANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Gavorrano), ANTONIO MORELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio SpA), GIOVANNI BATTISTA DE TOMA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 4175/127pf06-07/SP/GT del 15.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 05.12.2008
(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO QUARTIGLIA (Presidente pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), DOMENICO ANGELOZZI (Amministratore delegato pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), GIANLUCA CHERUBINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Chieti), ANGELO DANOTTI (calciatore attualmente non tesserato), GIANLUCA MACRI’ (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Manfredonia Calcio Srl), SEBASTIANO MIANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Gavorrano), ANTONIO MORELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio SpA), GIOVANNI BATTISTA DE TOMA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 4175/127pf06-07/SP/GT del 15.4.2008)
Con provvedimenti del 19 marzo 2008 e del 15 aprile 2008, il Procuratore federale ha deferito a questa il sig. Quartiglia Alessandro, presidente pro-tempore della società Giulianova calcio, il sig. Angelozzi Domenico, amministratore delegato pro-tempore della società Giulianova calcio, nonché i calciatori Cherubini Gianluca, Danotti Angelo, Gianluca Macrì, Sebastiano Miano, Antonio Morello e Giovanni Battista De Toma, tutti all’epoca dei fatti tesserati per il Giulianova calcio, per rispondere tutti della violazione degli obblighi di probità, lealtà e correttezza sportiva ai quali devono ispirare la propria condotta i soggetti tesserati della FIGC, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 CGS, nonché per la violazione delle disposizioni previste in materia di accordi economici tra società e singoli tesserati dalle NOIF, segnatamente agli art. 93 e 94 delle norme organizzative in questione, in relazione ai fatti sopra descritti; nonchè la Società Giulianova Calcio della violazione dell’allora vigente art. 2, comma 4, CGS (oggi sostituito dal corrispondente art. 4, comma 1, CGS), a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Gianluca Macrì, Sebastiano Miano, Antonio Morello e Giovanni Battista de Toma hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Gianluca Macrì ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 e giorni 15 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) a Gianluca Macrì. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 2) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Sebastiano Miano ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 2 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 e giorni 10 di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) a Sebastiano Miano. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 3) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Antonio Morello ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 e giorni 15 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 giornata di squalifica e € 10.000,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara e di quella della ammenda di € 10,000,00 (diecimila/00) a Antonio Morello. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 4) La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Giovanni Battista De Toma ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 e giorni 15 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno) a Giovanni Battista De Toma. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Dopo la lettura delle ordinanze, il dibattimento è proseguito nei confronti degli altri incolpati. Il rappresentante della Procura federale ha chiesto affermarsi la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni di euro 10.000,00 di ammenda per la società Giulianova calcio, di 2 anni d’inibizione per i sigg.ri Quartiglia Alessandro e Angelozzi Domenico, di 2 mesi di squalifica per i calciatori Cherubini Gianluca e Danotti Angelo. Sono comparsi altresì il sig. Cherubini Gianluca e il proprio difensore, i quali hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati. La Commissione sentite le parti, letti gli atti, ritenuto che le richieste inoltrate nei confronti dei soggetti deferiti sono supportate dagli accertamenti di carattere fiscale svolti dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società Giulianova calcio, relativamente al periodo febbraio–maggio 2007, e originati da notizie su presunti pagamenti “in nero” effettuati a favore dei tesserati della società nelle stagioni calcistiche dal 2001 al 2007, rilevato che la Guardia di Finanza ha accertato che sono state effettuate violazioni di natura fiscale consistenti nel pagamento di emolumenti “in nero” a favore dei calciatori, con conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate di Giulianova, considerato che le argomentazioni difensive del Cherubini non sono state supportate da idonea documentazione, P.Q.M. la Commissione in accoglimento del deferimento delibera di infliggere alla società Giulianova Calcio la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00), a Quartiglia Alessandro quella dell’inibizione per anni due, a Angelozzi Domenico quella dell’inibizione per anni due, a Cherubini Gianluca quella della squalifica sino a tutto il 6 febbraio 2009 e a Danotti Angelo quella della squalifica sino a tutto il 6 febbraio 2009.
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(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO QUARTIGLIA (Presidente pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), DOMENICO ANGELOZZI (Amministratore delegato pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), GIANLUCA CHERUBINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Chieti), ANGELO DANOTTI (calciatore attualmente non tesserato), GIANLUCA MACRI’ (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Manfredonia Calcio Srl), SEBASTIANO MIANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Gavorrano), ANTONIO MORELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio SpA), GIOVANNI BATTISTA DE TOMA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 4175/127pf06-07/SP/GT del 15.4.2008)"