F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 05.12.2008 (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO PONTECORVI (Presidente della Soc. ASD Velletri Ariccia Futsal, già denominata ASD Velletri Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD VELLETRI ARICCIA FUTSAL (nota n. 2058/1109pf07-08/MS/blp del 28.10.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41/CDN del 05.12.2008 (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO PONTECORVI (Presidente della Soc. ASD Velletri Ariccia Futsal, già denominata ASD Velletri Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD VELLETRI ARICCIA FUTSAL (nota n. 2058/1109pf07-08/MS/blp del 28.10.2008) Il deferimento Con provvedimento del 28 ottobre 2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Carlo Pontecorvi, Presidente della società ASD Velletri Ariccia Futsal, per rispondere della violazione dell’art 1, n. 1, CGS, in relazione agli artt. 94 ter, c. 13, NOIF e 8, c. 2, 9 e 10, CGS, nonché la società ASD Velletri Ariccia Futsal per rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, CGS a titolo di responsabilità diretta. In data 28 novembre 2008 perveniva al fascicolo una nota difensiva sottoscritta dall’incolpato Carlo Pontecorvi il quale respingeva ogni addebito. Alla riunione odierna sono comparsi: - il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e la irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500.00 per la società e di quella dell’inibizione di mesi sei per il Presidente Carlo Pontecorvi; - Carlo Pontecorvi di persona il quale si è riportato alla memoria depositata. Motivi della decisione La Commissione , esaminati gli atti e sentita la parte, rileva quanto segue. Con lodo delL’8 novembre 2007, prot. 99/67, il Collegio Arbitrale ha accolto il ricorso proposto da Emilio Rotondi nei confronti della società deferita, facendo obbligo alla medesima di corrispondere all’allenatore la somma di € 5.400.00, oltre interessi e oneri. A Tale decisione, che è stata ritualmente comunicata alla società deferita, non è stato data ottemperanza da parte della società deferita. Tale comportamento integra la violazione dell’art 1, n. 1, CGS, in relazione agli artt. 94 ter, c. 13, NOIF e 8, c. 2, 9 e 10, CGS. Non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive del Pontecorvi in quanto lo stesso, all’epoca della pubblicazione del lodo, risultava rivestire la carica di Presidente della Società(come da foglio di censimento dell’anno 2006/2007). Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Pontecorvi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere a Carlo Pontecorvi la sanzione dell’inibizione per mesi sei e alla Società A.S.D. Velletri Ariccia Futsal quella dell’ammenda di € 1500.00 (millecinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it