F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008 (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HUPHERY MADUKA MBAH DOZIE (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSC Venezia SpA), CESARE TOSO (già vice Presidente della Soc. AD Ludos Beath Soccer), GABRIELE VISENTIN (già allenatore di base della Soc. Atalanta BC SpA) E DELLE SOCIETA’ POOL. PIAVE E AC SANDONA’ (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008 (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HUPHERY MADUKA MBAH DOZIE (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSC Venezia SpA), CESARE TOSO (già vice Presidente della Soc. AD Ludos Beath Soccer), GABRIELE VISENTIN (già allenatore di base della Soc. Atalanta BC SpA) E DELLE SOCIETA’ POOL. PIAVE E AC SANDONA’ (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008) La Procura Federale ha deferito a questa CDN il calciatore Mbah Dozie Humphery Maduka, i sigg.ri Cesare Toso e Gabriele Visentin, le società Pool Piave Sandonà e AC Sandonà, loro contestando le violazioni in epigrafe trascritte. In seguito agli accertamenti dell’Ufficio Indagini era risultato che il calciatore di cui sopra, nel corso della stagione 2005/2006, nel mentre era tesserato per la società AC Salgareda, senza l’autorizzazione di quest’ultima aveva sostenuto allenamenti con le società Pool Piave Sandonà e AC Sandonà e che tale attività del calciatore era stata favorita dal sig. Gabriele Visentin, al quale il calciatore era stato presentato dal sig. Cesare Toso. Resistono al deferimento il sigg. Gabriele Visentin e Cesare Toso a mezzo di distinte memorie, chiedendo: il primo, in via pregiudiziale il non luogo a procedere in quanto persona estranea all’ordinamento della FIGC, in via pregiudiziale subordinata il difetto di giurisdizione e/o l’incompetenza di questa Commissione con indicazione quale organo competente della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, in via preliminare di rito la nullità del deferimento e/o degli atti d’indagine per decorrenza dei termini, nel merito il proscioglimento per difetto assoluto di responsabilità; il secondo, la propria carenza di subordinazione al potere disciplinare della FIGC e conseguentemente della sua legittimazione passiva, in via sussidiaria l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in via del tutto subordinata e nell’ipotesi di accoglimento del deferimento la riduzione al minimo edittale della sanzione eventualmente applicata. All’udienza fissata innanzi questa Commissione Disciplinare comparivano la Procura Federale e, a mezzo dei propri difensori, i sigg.ri Cesare Toso e Gabriele Visentin. La Commissione, ritenuto necessario ai fini del decidere la verifica della sussistenza della richiesta di proroga delle indagini ai sensi dell’art. 27 punto 8 CGS, disponeva il rinvio del procedimento. Acquisiti agli atti la richiesta di proroga della chiusura indagini datata 30 Giugno 2006, nonché il provvedimento di concessione della proroga di pari data, veniva fissata nuova udienza di comparizione parti e discussione, nel corso della quale la Procura Federale chiedeva sanzionarsi i deferiti per come segue: 1 mese di squalifica per il calciatore Mbah Dozie; 6 mesi di inibizione per i Sigg.ri Cesare Toso e Gabriele Visentin; l’ammenda di € 1.000,00 per ciascuna delle società, Calcio Pool Piave Sandonà e AC Sandonà 1922. La Società AC Sandonà 1922, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto il proscioglimento sul presupposto che tra le due società deferite non vi era stata alcuna colleganza di natura gestionale e/o tecnica, se non quella di fruire dello stesso impianto d’allenamento e che comunque essa era rimasta del tutto estranea alla vicenda del calciatore Mhah Dozie. Il calciatore Mbah Dozie Humphery Maduka ha fatto pervenire a questa Commissione una lettera datata 3 Dicembre 2008, con la quale, dando atto che all’epoca dei fatti era tesserato per la società Salganeda, ha dedotto che spontaneamente ed accompagnato da un amico che gli faceva da interprete si era recato presso le società Calcio Pool Piave Sandonà e Sandonà 1922 solo allo scopo di allenarsi come portiere e che ciò gli era stato concesso dal sig. Diego Cancian responsabile delle due società, al quale egli si era presentato. Successivamente fu lo stesso Cancian che gli disse che non lo poteva tesserare perché era già vincolato con altra Società. Ha altresì dedotto che non aveva mai conosciuto il sig. Gabriele Visentin e che il sig. Cesare Toso era invece conosciuto dai suoi genitori, che si erano rivolti a lui per avere consigli. Tanto esposto in premessa, risulta a questa CDN oltre ogni ragionevole dubbio che il calciatore Mbah Dozie, in pendenza di tesseramento con la Società Salgareda, senza autorizzazione di quest’ultima, di fatto abbandonata dal calciatore, ha frequentato gli allenamenti delle società Pool Piave e AC Sandonà, che lo hanno accolto pur conoscendo trattarsi di calciatore tesserato con altri. Risulta inoltre dagli atti che il calciatore era stato accompagnato nell’impianto calcistico di San Donà di Piave dal sig. Gabriele Visentin e che lo scopo era quello di verificarne le capacità tecniche al fine di proporlo a squadre professionistiche (dichiarazione 10 Maggio 2006 del Presidente della Società Calcio Pool Piave Sandonà Sig. Cristiano Trevisiol; dichiarazione del sig. Luigi Falco Dirigente della AC Sandonà 1922 resa il 5 Marzo 2007 all’Ufficio Indagini) e che il calciatore stesso aveva avuto contatti personali con il Sig. Cesare Toso, che gli aveva spiegato che non poteva giocare per altra società in quanto già tesserato (dichiarazione del calciatore resa il 3 marzo 2007 all’Ufficio Indagini). Sussiste pertanto la responsabilità contestata al calciatore, aggravata dalle affermazioni dello stesso contenute nella lettera di cui sopra e smentite dagli accertamenti, che è sanzionata come da dispositivo in misura superiore alla richiesta formulata dalla Procura federale. Sussiste altresì la responsabilità contestata alle Società Calcio Pool Piave Sandonà e AC Sandonà 1922 perché entrambe hanno consentito al calciatore Mbah Dozie di allenarsi presso il comune impianto, pur conoscendo che il calciatore stesso era tesserato per altra società. È altresì incontestabile che il Sig. Gabriele Visentin all’epoca dei fatti era tesserato presso il Settore Tecnico come allenatore di base. Deve pertanto ritenersi fondata l’eccezione di incompetenza di questa Commissione a decidere il deferimento di cui trattasi, essendo competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC ai sensi dell’art. 36 comma secondo Regolamento Settore Tecnico, con conseguente declaratoria di incompetenza come da dispositivo. Quanto al Sig. Cesare Toso, sussiste soggezione del deferito a questa Giurisdizione, in quanto tesserato all’epoca dei fatti come Vice presidente della Società Ludos Lignano Sabbiadoro, affiliata alla FIGC LND Beach Soccer. Nel merito, non si rileva in atti prova certa ed effettiva sulla sussistenza delle violazioni ad esso ascritte. La circostanza che sia stato il Toso a mettere il calciatore in contatto con il Visentin non appare pienamente provata, mentre tutte le altre circostanze emerse dalle indagini, specificatamente quella afferente il tesseramento del calciatore in favore della Società Virus Corno di Rosazzo, procacciato dal Toso ma dopo lo svincolo dalla Società Salgareda, non sembrano confortare la fondatezza del Deferimento. P.Q.M. La CDN commina al calciatore Mbah Dozie Huphery Maduka la squalifica di mesi 2 (due); alla Società Calcio Pool Piave Sandonà l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00); alla Società AC Calcio Sandonà l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00); dichiara l’incompetenza a decidere il deferimento a carico del del Sig. Gabriele Visentin; respinge il deferimento del Sig. Cesare Toso.
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