F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008 (43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Ariano Irpino), ERMINIA CAPONE (Presidente della Soc. US Ariano Irpino), CIRO VIGORITO (all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Benevento Calcio SpA) E DELLE SOCIETA’ US ARIANO IRPINO E BENEVENTO CALCIO SpA (nota n. 841/342pf07-08/SS/en del 29.8.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008
(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Ariano Irpino), ERMINIA CAPONE (Presidente della Soc. US Ariano Irpino), CIRO VIGORITO (all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Benevento Calcio SpA) E DELLE SOCIETA’ US ARIANO IRPINO E BENEVENTO CALCIO SpA (nota n. 841/342pf07-08/SS/en del 29.8.2008)
Con atto del 29.8.2008, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Ciro Vigorito, Ferruccio ed Erminia Capone per le violazioni meglio specificate nell’atto di deferimento nonché la Benevento Calcio SpA e la US Ariano Irpino ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Ciro Vigorito e la Benevento Calcio SpA hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Ciro Vigorito e la Benevento Calcio Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS (“pena base: ammenda di € 9.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ad ammenda di € 3.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; considerato che, nella quantificazione delle sanzioni, si è rilevata l’erronea determinazione della pena base della quale le parti, di comune accordo, hanno effettuato la relativa correzione orale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) al Sig. Ciro Vigorito e di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Benevento Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Dichiarato aperto il dibattimento, in assenza degli altri deferiti, la Procura Federale ha richiesto accertarsi la responsabilità degli stessi e quindi infliggersi al Sig. Ferruccio Capone la inibizione per mesi 3 (tre), alla Sig.ra Erminia Capone la inibizione per mesi 1 (uno), alla Soc. US Ariano Irpino l’ammenda di € 1.500,00. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. L’attività di indagine ha consentito di accertare che effettivamente l’US Ariano Irpino, dall’inizio del Campionato sino al 16.12.2006, ha consentito che il Sig. Montanile esercitasse le funzioni di allenatore senza essere regolarmente tesserato. La prova di tale fatto discende pacificamente sia dalle risultanze della banca dati della Federazione, sia dalle distinte di gara sia, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dallo stesso tecnico, volte a chiarire che la guida della squadra, ancorché in assenza di tesseramento, era conseguenza di un favore personale fatto ad alcuni dirigenti amici che trovavano difficoltà a reperire un altro allenatore. Relativamente, invece, alla posizione della Sig.ra Erminia Capone, questa Commissione ritiene che le risultanze documentali e l’assenza di qualsiasi difesa in merito fanno ritenere acclarata la responsabilità della stessa per non essersi presentata, senza addurre alcuna valida giustificazione, all’audizione disposta dall’organo inquirente. Allo stesso modo dagli atti del procedimento risulta accertata la responsabilità del Ferruccio Capone all’epcoa dei fatti Presidente della Soc. US Ariano Irpino. L’accertamento della responsabilità dei Sigg.ri Ferruccio ed Erminia Capone, determina la conseguenziale responsabilità della Società. P.Q.M. Infligge al Sig. Ferruccio Capone l’inibizione per mesi 3 (tre), alla Sig.ra Erminia Capone l’inibizione per mesi 1 (uno), alla US Ariano Irpino l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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