F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO PIANESE (già Presidente e legale rappresentante della Soc. US Sanremese Calcio dal 12.10.2005 fino all’agosto del 2007), LUCIO CASTAGNO (Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Carlin’s Boys) E DELLE SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO E ASD CARLIN’S BOYS (nota n. 1042/1389pf07-08/AM/ma dell’11.9.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008
(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO PIANESE (già Presidente e legale rappresentante della Soc. US Sanremese Calcio dal 12.10.2005 fino all’agosto del 2007), LUCIO CASTAGNO (Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Carlin’s Boys) E DELLE SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO E ASD CARLIN’S BOYS (nota n. 1042/1389pf07-08/AM/ma dell’11.9.2008)
Visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di anni uno di inibizione per i dirigenti e 3.000,00 di ammenda per le Società, osserva: a seguito di segnalazione in data 12 marzo 2007 del Presidente della US Sanremese Calcio, sig. Carlo Barillà, effettuata con lettera indirizzata al Comitato Interregionale e da quest’ultimo trasmessa alla Procura Federale, veniva promossa un’indagine volta ad accertare se – come denunciato dal Barillà – tra l’allora Presidente della US Sanremese Calcio, sig. Giulio Pianese ed il Presidente della ASD Carlin’s Boys, sig. Luciano Castagno, fosse stato stretto un accordo per la gestione comune del settore giovanile. Le indagini ed in particolare le dichiarazioni rese dalle parti interessate consentono di ritenere che in effetti da tempo imprecisato, ma con certezza dall’ottobre 2005 sino all’agosto del 2007 fosse maturata, tra il legali rappresentanti pro-tempore delle due Società, l’intesa di far curare il settore giovanile di entrambi i sodalizi da uno dei due e più specificatamente dalla Società ASD Carlin’s Boys. Tale accordo,si era interrotto, nell’agosto del 2007 allorché a seguito della cessione della US Sanremese Calcio ed altro gruppo sportivo, la nuova dirigenza ne aveva denunciato la validità, provocando in tal modo la reazione della ASD Carlin’s Boys che aveva richiesto e preteso i premi di preparazione relativi ai giovani allievi poi tesserati dalla US Sanremese Calcio. La prova della responsabilità dei deferiti risiede, in primo luogo nelle dichiarazioni ammissive del sig. Giulio Pianese il quale pur affermando di aver agito in buona fede e nell’esclusivo interesse dei giovani, ha ammesso l’esistenza dell’accordo, precisando di essere subentrato in una situazione preesistente che riservava alla Carlin’s Boys “la gestione amministrativa nonché sportiva di detto settore con divisione al 50% di tutti i costi e di tutte le entrate”. Le dichiarazioni del Pianese, ribadite in sede di memoria difensiva non lasciano spazio a dubbi. Tali dichiarazioni sono, inoltre, confortate da ulteriori elementi di significato univoco, quali la restituzione da parte della ASD Carlin’s Boys del timbro della US Sanremese con lettera in data 20.08.2007, certamente non rinvenuto per caso nei comuni locali utilizzati da entrambe le Società, come vorrebbe far credere il sig. Castagno o il tesseramento da parte della US Sanremese Calcio di un nutrito numero di giovani provenienti dalla ASD Carlin’s Boys. All’accertata responsabilità dei sigg. Lucio Castagno e Giulio Pianese consegue la responsabilità delle Società ASD Carlin’s Boys e US Sanremese Calcio. La responsabilità di quest’ultima deve essere affermata, anche se gli illeciti sono stati realizzati nel corso della precedente gestione. Può, tuttavia, tenersi conto del buon comportamento della nuova dirigenza, nella determinazione della sanzione da infliggere così come deve tenersi conto del comportamento del sig. Pianese che ha lealmente riconosciuto l’esistenza dell’accordo, PQM Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Lucio Castagno l’inibizione per la durata di anni 1(uno), all’ADS Carlin’s Boys l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), al sig. Giulio Pianese l’inibizione per la durata di mesi 6 (sei) ed alla US Sanremese Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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