F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VORMOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Ciriè Calcio a Cinque) E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING ROSTA (all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque) (nota n. 1754/969pf07-08/SS/en del 15.10.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008
(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VORMOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Ciriè Calcio a Cinque) E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING ROSTA (all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque) (nota n. 1754/969pf07-08/SS/en del 15.10.2008)
Visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi quattro di inibizione per il Vormola e 500,00 di ammenda per la Società ASD Sporting Rosta, osserva: la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Luigi Vormola, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Ciriè Calcio a Cinque, nonché la Società A.S.D. Sporting Rosta, all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque, loro contestando le violazioni in epigrafe trascritte, in quanto nella stagione 2007/2008 era stato utilizzato in due gare del Campionato di Serie A/2 in qualità di allenatore il sig. Antonio Punzurudu che era privo di tesseramento. Le gare erano state disputate il 17 novembre ed il 15 dicembre 2007, mentre il tesseramento del sig. Punzurudu era avvenuto con autorizzazione in deroga a decorrere dal 1° febbraio 2008. I deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi nell’udienza fissata innanzi questa Commissione, nel corso della quale la Procura Federale, richiamati i motivi del deferimento, ha chiesto comminarsi la sanzione di mesi quattro di inibizione per il Sig. Luigi Vormola e l’ammenda di € 500,00 per la Società ASD Sporting Rosta. Il deferimento è fondato e dev’essere accolto. Le violazioni contestate ai deferiti risultano documentalmente provate tanto dal modulo afferente il tesseramento del Punzurudu a far data 1° febbraio 2008, quanto dalle distinte della Società ASD Ciriè Calcio a Cinque delle gare di campionato di cui sopra, nelle quali il nominativo del Punzurudu era stato inserito quale allenatore. Le sanzioni richieste appaiono congrue e vanno pertanto accolte. P.Q.M. commina al sig. Luigi Vormola, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Ciriè Calcio a Cinque, l’inibizione di mesi quattro ed alla Società ASD Sporting Rosta, all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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