F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente d3ella Soc. Crociati Noceto SSD) GIUSEPPE RAVASI (Direttore generale della Soc. Crociati Noceto SSD), MAURO SANI (Direttore sportivo della Soc. Crociati Noceto SSD) E DELLA SOCIETA’ CROCIATI NOCETO SSD (nota n. 5690/339pf07-08/AM/en del 18.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43/CDN del 10.12.2008 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente d3ella Soc. Crociati Noceto SSD) GIUSEPPE RAVASI (Direttore generale della Soc. Crociati Noceto SSD), MAURO SANI (Direttore sportivo della Soc. Crociati Noceto SSD) E DELLA SOCIETA’ CROCIATI NOCETO SSD (nota n. 5690/339pf07-08/AM/en del 18.6.2008) Visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi sei di inibizione per i dirigenti deferiti e 5.000,00 di ammenda per la Società Crociati Noceto SSD, osserva: con atto del 18 giugno 2008, il Procuratore Federale Vicario, deferiva innanzi a questa Commissione i tesserati, Angelo Buzzi, Presidente della Società Crociati Noceto SSD, Giuseppe Ravasi, Direttore Generale, Mauro sani, Direttore sportivo e la Società medesima, per rispondere, i primi tre della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 39 delle NOIF e la Società Crociati Noceto SSD, a titolo di responsabilità diretta per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 39 delle NOIF. I deferiti facevano pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali contestavano in radice l’assunto accusatorio. Le indagini condotte con l’audizione di tutte le parti interessate e dei testi indicati dal denunciante consentono di ritenere infondata, perché priva di qualsiasi riscontro, la denuncia inoltrata dal Cornali. Costui, infatti, assume aver sottoscritto, in data 9 agosto 2007, il tesseramento alla presenza di numerosi altri tesserati9 nessuno dei quali è stato però indicato. I testimoni indotti dal calciatore, - alcuni appartenenti alla sfera familiare altri a lui legati da indubbi motivi di interesse -, hanno riferito quanto appreso non per scienza diretta ma perché a loro narrato dallo stesso Cornali. La situazione venutasi a creare dopo le dimissioni ed il trasferimento del tecnico sig. Osio (a cui il Cornali era gradito) ad altra società fa ritenere assolutamente improbabile il tesseramento del calciatore non voluto dalla Società e giudicato negativamente dal nuovo tecnico. Appare, infine, doveroso sottolineare come lo stesso collaboratore della Procura federale che ha condotto le indagini e che, quindi, meglio di chiunque altro ha potuto valutare l’attendibilità dei soggetti escussi o esaminati, sia pervenuto a conclusioni che pongono in discussione la fondatezza dei fatti denunciati. P.Q.M. Delibera di prosciogliere Angelo Buzzi, Giuseppe Ravasi, Mauro Sani e la Società Crociati Noceto SSD dagli addebiti contestati con l’atto di deferimento
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