F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HENRIQUE JOSE VITORELLI PARZIANELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Palextra Fano C/5), ANDREA FARABINI (Presidente della Soc. AS Palextra Fano C/5 E DELLA SOCIETA’ AS PALEXTRA FANO C/5 (nota n. 803/920pf/07-08/MS/en del 26.8.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008
(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HENRIQUE JOSE VITORELLI PARZIANELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Palextra Fano C/5), ANDREA FARABINI (Presidente della Soc. AS Palextra Fano C/5 E DELLA SOCIETA’ AS PALEXTRA FANO C/5 (nota n. 803/920pf/07-08/MS/en del 26.8.2008)
Con provvedimento del 26 agosto 2008 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Henrique José Vitorelli Parzianello, calciatore tesserato in forza alla AS Palextra Fano C/5 e il Sig. Andrea Farabini, Presidente della AS Palextra Fano C/5 per violazione dell’art. 10 comma 2 CGS in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF e all’art. 1 comma 1 CGS e la Soc. AS Palextra Fano C/5 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Il sig. Andrea Farabini e la Società AS Palextra Fano C/5 hanno chiesto in via preliminare l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; il rappresentante della Procura federale ha prestato il consenso a detta richiesta. L’intesa di cui sopra è stata sottoposta all’esame di questa Commissione che, al riguardo, emette la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Andrea Farabini e la Società AS Palextra Fano C/5 hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per il Farabini: mesi 3 di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 di inibizione; per la Società Palextra Fano C/5: pena base ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura dell’ammenda di € 2.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) ad Andrea Farabini e quella dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Soc. AS Palextra Fano C/5. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”; Quanto alla violazione contestata al calciatore Henrique José Vitorelli Parzianello, il rappresentante della Procura ha concluso per l’affermazione della sua responsabilità e chiesto la squalifica di mesi sei. Nessuno è comparso per il calciatore deferito. Il deferimento è fondato e deve essere accolto. E' emerso che la Società sportiva deferita, nel corso della stagione sportiva 2007/2008 aveva richiesto il tesseramento del calciatore, di nazionalità brasiliana, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest'ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per federazioni calcistiche estere e di non essere mai stato convocato da rappresentative nazionali estere. Con nota del 16.1.2008, invece, la Federazione calcistica brasiliana comunicava che il calciatore suindicato aveva già assunto vincolo di tesseramento per la Società sportiva A. Salonista Eucatur, affiliata al predetto ente federale. I fatti di cui sopra integrano pienamente gli estremi della violazione contestata al deferito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al calciatore Henrique José Vitorelli Parzianello la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).
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