F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DI MATTEO (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA FUTSAL (nota n. 1958/213pf/07-08/MS/blp del 23.10.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DI MATTEO (Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA’ AS ROMA FUTSAL (nota n. 1958/213pf/07-08/MS/blp del 23.10.2008) A seguito di denuncia della Divisione Calcio a Cinque della LND, il Procuratore federale, in data 23.10.2008, ha deferito a questa Commissione il sig. Roberto Di Matteo, all’epoca dei fatti Presidente dell’AS Roma Futsal e la AS Roma Futsal per rispondere, rispettivamente, della violazione di cui all’art. 1, CGS, in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 della LND richiamate al capitolo A 15 – lett. D), per avere contravvenuto all’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 21 di Calcio a 5 maschile nella stagione 2007/2008; la seconda per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al suo presidente. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione dell’11.12.2008 è comparso, per la Procura federale, l’avv. Avagliano il quale ha chiesto per il Di Matteo Roberto l’inibizione per giorni trenta e per la Società la sanzione dell’ammenda di €. 10.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti Il deferimento è fondato. Il CU n. 1 della LND del 1° luglio 2007 e il CU della Divisione Calcio a Cinque n. 1 del 3 luglio 2007 prevedevano che per la stagione 2007/2008 tutte le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A avessero l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 alla data del 29 febbraio 2008 e che comunque avessero compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell’art. 34, comma 3, NOIF. L’AS Roma Futsal non ha partecipato al detto campionato, in tal modo contravvenendo all’obbligo previsto a suo carico. Tale violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste in dispositivo. P.Q.M. Dispone a carico di Roberto Di Matteo l’inibizione di giorni 30 (trenta) e a carico della Società AS Roma Futsal la sanzione dell’ammenda di €. 10.000,00 (diecimila/00).
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