F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO IPPOLITO CHIAPPETTA (già Presidente della Soc. Rende Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ FORTITUDO COSENZA Srl (all’epoca dei fatti Rende Calcio Srl) (nota n. 1196/477pf/06-07/SP/en del 13.11.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008
86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO IPPOLITO CHIAPPETTA (già Presidente della Soc. Rende Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ FORTITUDO COSENZA Srl (all’epoca dei fatti Rende Calcio Srl) (nota n. 1196/477pf/06-07/SP/en del 13.11.2007)
1) Il deferimento
- Il Procuratore Federale, con provvedimento del 13.11.2007 n. 1196/477pf06-07/SP/en, ha deferito a questa Commissione • Franco Ippolito Chiappetta, all’epoca dei fatti Presidente della Società Rende Calcio Srl – oggi denominata Fortitudo Cosenza Srl - contestandogli la violazione dell’art. 5, comma 1, CGS, per avere, mediante dichiarazioni rilasciate ad organi di stampa e di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione della Lega Professionisti Serie C nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché • La Società Fortitudo Cosenza Srl – all’epoca dei fatti denominata Rende Calcio Srl, denominazione variata in data 25.7.2007 pur rimanendo immutato il numero di matricola – per violazione art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta in ordine al comportamento adottato dal proprio Presidente, Sig. Franco Ippolito Chiappetta. - Il presente deferimento trae origine dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta al termine della gara – valevole per il Campionato di Serie C2 - disputata in data 4.3.2007 contro la società Potenza, dichiarazioni pubblicate sui quotidiani Corriere dello Sport-Stadio, il Quotidiano della Basilicata, la Nuova Sport, La Provincia Cosentina e Calabria Ora editi in data 5.3.2007. - In particolare, il Procuratore Federale contesta che lo stesso Sig. Franco Ippolito Chiappetta, nell’ambito di tali dichiarazioni, abbia espresso giudizi lesivi nei confronti della Lega Professionisti Serie C nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso, rilevando altresì che successivamente a tali dichiarazioni non erano state pubblicate rettifiche ai sensi dell’art. 8 della Legge 8.2.1948 n. 47. - Il deferito Franco Ippolito Chiappetta, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire memoria difensiva. - la società deferita ha fatto pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale – oltre ad ammettere l’intervenuta variazione della denominazione sociale - ha chiesto il proscioglimento, osservando che • il Sig. Franco Ippolito Chiappetta non è più titolare di alcuna quota della stessa società e non riveste più alcuna carica in seno agli organi direttivi e dirigenziali, • nessun dirigente della società, salvo il Sig. Franco Ippolito Chiappetta, aveva mai rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di Organi federali, • il Direttore generale della medesima Società, Sig. Massimiliano Mirabelli, già nell’immediatezza dei fatti contestati al Sig. Franco Ippolito Chiappetta, si era pubblicamente dissociato – mediante dichiarazioni ai quotidiani - dalle frasi pronunciate dall’odierno incolpato; • inoltre, 48 ore dopo l’accaduto, si era svolta una riunione del Consiglio d’Amministrazione all’esito della quale l’odierno incolpato si era dimesso dalle cariche sociali, con successiva nomina di altro Presidente – Sig. Paletta Damiano – e di Vicepresidente – Sig. Citrigno Giuseppe e gli altri soci avevano successivamente rilevato a titolo oneroso le quote possedute dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta, con conseguente estromissione di quest’ultimo dall’assetto proprietario della società; • ed ancora, durante le indagini della Procura federale, il Direttore Generale della Società, Sig. Massimiliano Mirabelli, aveva pienamente collaborato e ribadito la totale estraneità ai fatti contestati. - All’udienza del 25.1.2008 – in cui era presente il rappresentante della Procura federale mentre nessuno era comparso per i deferiti - questa Commissione, accertata la mancata notificazione del deferimento al Sig. Franco Ippolito Chiappetta, disponeva la nuova notificazione alle parti. - Alla odierna riunione nessuno è comparso per i deferiti. - Il rappresentante della Procura federale ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Franco Ippolito Chiappetta in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di mesi quattro di inibizione ed € 2.500,00 di ammenda, nonché la responsabilità diretta della società Fortitudo Cosenza Srl e la conseguente sanzione di € 7.500,00 di ammenda.
2) I motivi della decisione.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sig. Franco Ippolito Chiappetta rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara disputata in data 4.3.2007 contro la società Potenza, e mai smentite e/o rettificate nel loro contenuto attraverso gli stessi organi di informazione, siano altamente censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che per giurisprudenza costante della stessa il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in quanto trova un limite insuperabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non possono essere tollerati e consentiti né gli attacchi gratuiti ed immotivati né le generiche ingiurie ed insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. Difatti, come già osservato in passato dagli organi di giustizia sportiva, in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, bensì quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta – così come pubblicate nei suindicati quotidiani ed accertate in sede di indagini – tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione degli Organi – e quindi delle persone ivi operanti – della Lega Professionisti Serie C e delle stesse Istituzioni Federali. Le affermazioni dell’incolpato – all’epoca dei fatti, Presidente della società - quali ad esempio “…Ritiro ufficialmente il Rende Calcio dal Campionato. Nei piani alti vogliono il calcio sporco”, “Già l’anno scorso provarono a penalizzarci, ma fummo più forti di loro. Mi riferisco naturalmente alla Lega. Vogliono le tangenti me le hanno chieste più volte, ma io non mi abbasso ai loro giochetti”, “Ritiro la squadra altrimenti dovrei giocare il calcio moggi e non sono abituato a farlo”, “Ci hanno mandato degli arbitri che fanno schifo”, “Questo è un calcio schifoso che non mi appartiene”, “Contro il Potenza ci sono stati negati due rigori a favore ed uno è stato regalato agli avversari. Le decisioni dell’Arbitro sono state prese ad arte” non possono certamente essere ritenute espressione del legittimo esercizio di un diritto di critica. E del resto non può certamente ritenersi un’esimente il fatto che l’incolpato abbia rilasciato tali dichiarazioni al termine della gara persa con il Potenza e quindi con uno stato d’animo prostrato per la sconfitta, in quanto ogni legittima rimostranza deve comunque essere espressa sempre in termini non diffamatori nei contenuti e nei modi di espressione, soprattutto quando la diffusione delle dichiarazioni avviene attraverso gli organi di stampa. Ed inoltre il parziale ravvedimento mostrato nel corso dell’audizione effettuata in fase di indagini dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta, seppur apprezzabile, non può certamente costituire una rettifica delle dichiarazioni lesive precedentemente rilasciate, atteso altresì che comunque lo stesso Sig. Franco Ippolito Chiappetta ha ribadito che, a suo parere, per le gare disputate dal Rende Calcio erano stati designati arbitri che facevano schifo per la loro incompetenza e/o per la loro malafede, come peraltro verificatosi per la gara persa contro il Potenza, durante la quale il Direttore di gara si era comportato in malafede Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sig. Franco Ippolito Chiappetta per violazione delle norme di cui all’art. art. 5, comma 1, CGS – prima contenute nell’art. 3,
comma 1 - e, conseguentemente, quella della Società Fortitudo Cosenza Srl – all’epoca denominata Rende Calcio Srl - in relazione ai fatti contestati e per responsabilità diretta di cui all’art. 4, comma 1, del CGS. A tal proposito, va rilevato che la richiesta di proscioglimento formulata nella memoria difensiva della società Fortitudo Cosenza Srl non può trovare accoglimento. Difatti, il comportamento complessivamente posto in essere dai dirigenti della predetta società sia nell’immediatezza dei fatti che successivamente – così come anche accertato dall’Ufficio Indagini –, sebbene lodevole ed apprezzabile, non può certamente costituire causa di non punibilità, in quanto l’art. 4, comma 1, del CGS dispone espressamente che “Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.”, senza che siano previste eccezioni di sorta. Pertanto, essendo il Sig. Franco Ippolito Chiappetta Presidente della società all’epoca dei fatti e quindi come tale suo rappresentante, non vi può essere dubbio alcuno sulla sussistenza della responsabilità diretta della medesima società. Tuttavia, ai fini dell’irrogazione della sanzione a carico della stessa società, deve necessariamente tenersi conto del predetto apprezzabile comportamento adottato dai suoi Dirigenti sia all’epoca dei fatti sia successivamente. In forza di quanto sopra, il deferimento deve essere accolto e sanzioni eque ed opportune, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità della Lega Professionisti Serie C e dell’Istituzione federale nel suo complesso, risultano quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Franco Ippolito Chiappetta la sanzione dell’inibizione per mesi 5 (cinque) nonché la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla Società Fortitudo Cosenza Srl.
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