F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 18.12.2008 (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BARRETTA (Presidente della Soc. FC Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETA’ FC BRINDISI 1912 Srl (nota n. 2962/041pf08-09pf/AAM/ma del 28.11.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 18.12.2008
(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BARRETTA (Presidente della Soc. FC Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETA’ FC BRINDISI 1912 Srl (nota n. 2962/041pf08-09pf/AAM/ma del 28.11.2008)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 28.11.2008 nei confronti di Francesco Barretta (Presidente della Soc. FC Brindisi 1912 Srl) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS e 84 ter comma 11 NOIF e della Società FC Brindisi 1912 Srl per rispondere della violazione degli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 2 comma 4 CGS; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per il Barretta inibizione di mesi cinque, ridotta a mesi tre e giorni 10 di inibizione; per la Società Brindisi punti uno di penalizzazione e ammenda di € 1.800,00 ridotta a un punto di penalizzazione ed 1.200,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al sig. Francesco Barretta; e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 e dell’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) alla Società FC Brindisi 1912 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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