F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 09.01.2009 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 3117/382pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008) (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 3118/381pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 09.01.2009
(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 3117/382pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008)
(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 3118/381pf/08-09/SP/blp del 5.12.2008)
Previa riunione dei due procedimenti, recanti i nn. 101 e 102, tra loro connessi sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la Commissione Disciplinare, letti i deferimenti; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria depositata dal difensore degli incolpati con la quale, in particolare, si sosteneva la tesi (poi reiterata all’odierna riunione) che la condotta addebitata agli incolpati possa integrare una unica violazione delle disposizioni federali, essendo l’omesso versamento dei contributi conseguenza necessaria del mancato pagamento delle spettanze contributive, il tutto eventualmente sanzionabile con la semplice ammenda in base alle disposizioni generali del CGS richiamate dal CU n 93/A; viste le conclusioni della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Pugliese Massimo della sanzione di mesi sei di inibizione per ciascuna violazione, per un totale di anni uno di inibizione, ed alla US Avellino SpA quella della penalizzazione di due punti in classifica, per ciascuna violazione, osserva: I documenti presenti nel fascicolo del procedimento, tra cui le note provenienti rispettivamente dalla Lega Nazionale Professionisti e dalla CO.Vi.So.C., dimostrano in maniera incontestabile l’inadempimento di cui si è reso responsabile il sig. Pugliese, che non ha tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalla società da lui rappresentata nei confronti di numerosi tesserati e conseguentemente al versamento dei derivanti oneri contributivi e fiscali, e ciò nonostante le disposizioni richiamate nell’atto di incolpazione. Peraltro il fatto storico è stato ammesso nella memoria difensiva, ove però si invocano difficoltà finanziarie, in cui da molto tempo si dibatte il sodalizio, che avrebbero reso impossibile l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Società. La circostanza posta alla base di tale giustificazione non può comunque essere valutata in guisa di scriminante poiché le presunte difficoltà economiche, contrariamente a quanto si sostiene nella memoria difensiva, non valgono ad escludere la volontarietà della condotta antidisciplinare della mancata corresponsione degli emolumenti dovuti ai tesserati ed nel conseguente omesso versamento dei relativi oneri. D’altronde, la difesa riconduce l’omesso pagamento degli importi dovuti a cause di forza maggiore concretizzatesi principalmente nel sequestro delle azioni sociali disposto in sede penale; a riguardo va però rilevato che il dissequestro di tali titoli è avvenuto il 3 luglio e che quindi rimaneva tutto il tempo per effettuare le necessarie operazioni finanziarie atte a provvedere ai pagamenti entro le scadenze rispettivamente fissate al 30 settembre ed al 31 ottobre 2008. Alla luce delle risultanze del procedimento deve quindi dichiararsi la responsabilità disciplinare del sig. Pugliese in ordine alla contestazione a lui mossa, nonchè quella diretta della US Avellino SpA per il fatto commesso dal suo legale rappresentante. Nella determinazione delle sanzioni va tenuto conto che le due condotte addebitate ai deferiti concretizzano la violazione di due autonome previsioni disciplinari e comportano, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’applicazione di una duplice sanzione, la cui entità non può essere inferiore, per quanto riguarda l’US Avellino SpA, al minimo edittale di quattro punti complessivi di penalizzazione in classifica, previsto dall’art. 10 comma 3 del CGS, applicabile al caso di specie in forza del richiamo alle disposizioni del CGS contenuto nel CU n. 93/A. Per quanto riguarda il Pugliese, tenuto conto delle circostanze relative al numero di tesserati lesi e della rilevanza degli importi di cui non è stato effettuato tempestivamente il pagamento, appare sanzione equa quella di cui al dispositivo. P. Q. M. Irroga al sig. Pugliese Massimo la sanzione di complessivi mesi 10 (dieci) di inibizione, ed alla Società US Avellino SpA quella della penalizzazione di complessivi 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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