F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 16.01.2009 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO GIOVANNI GREGORIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Juve Stabia SpA, all’epoca dei fatti), E DELLA SOCIETA’ SS JUVE STABIA SpA (nota n. 522/1512pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 16.01.2009
(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO GIOVANNI GREGORIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Juve Stabia SpA, all’epoca dei fatti), E DELLA SOCIETA’ SS JUVE STABIA SpA (nota n. 522/1512pf07-08/SP/blp del 29.7.2008)
La Commissione disciplinare nazionale, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento proposto e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per la Società e mesi tre di inibizione per il sig. Ennio Giovanni Gregorio, osserva quanto segue. 1. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Ennio Giovanni Gregorio, Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. SS Juve Stabia SpA all’epoca dei fatti in contestazione, e la Soc. SS Juve Stabia SpA (d’ora in avanti anche detta “Juve Stabia”) per rispondere, rispettivamente: - il sig. Gregorio, della violazione di cui all’art. 85, lett. B), par. V delle NOIF, per la mancata attestazione, agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti; - la Juve Stabia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione di cui al proprio legale rappresentante. La Società deferita si è costituita nel procedimento con memoria agli atti, con la quale, sostanzialmente non smentendo l’addebito, chiede il proscioglimento sull’unico presupposto che il mancato pagamento delle ritenute erariali e previdenziali nei termini è stato posto in essere quando la Società era posseduta e amministrata da soggetti diversi rispetto agli attuali. 2. La motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Dalla documentazione agli atti risulta che la violazione contestata risulta comprovata dall’attestazione della Co.Vi.So.C. A nulla rilevano le deduzioni difensive svolte dalla Juve Stabia, in quanto la circostanza dell’intervenuto mutamento della compagine societaria e dei componenti l’organo amministrativo non comporta né una attenuazione né una esclusione della responsabilità diretta della Società medesima per fatto imputabile al proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti. Sotto il profilo sanzionatorio le richieste della Procura federale risultano congrue e devono trovare totale accoglimento. 3. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga al sig. Ennio Giovanni Gregorio la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Soc. SS Juve Stabia SpA la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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