F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 19.01.2009 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO SERENI (calciatore della Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA’ TORINO FC SpA (nota n. 3089/274pf/08-09/SP/blp del 4.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 19.01.2009 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO SERENI (calciatore della Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA’ TORINO FC SpA (nota n. 3089/274pf/08-09/SP/blp del 4.12.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 4.12.2008 nei confronti di Matteo Sereni (calciatore della Soc. Torino FC SpA) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS e della Società Torino FC SpA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS; All’inizio della riunione odierna, il deferito Matteo Sereni, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Matteo Sereni ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dal’articolo 23 CGS (“pena base ammenda di € 30.000,00 ridotta per il comportamento processuale ad € 20.000,00, ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 15.000,00 di ammenda”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) al Sig. Matteo Sereni. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” In fatto, si osserva quanto segue. Il deferimento aveva tratto le mosse dal fatto che il Sereni, durante la gara di Campionato Torino – Cagliari del 19 ottobre 2008, aveva rivolto ai propri tifosi della Curva Primavera il gesto del “dito medio alzato”; egli, inoltre, al termine della gara aveva tirato l’orecchio al dirigente Sig. Massimo Ienca, dopo che questi lo aveva invitato a partecipare al “terzo tempo” e che, al rifiuto del calciatore, gli aveva detto che si voleva sempre distinguere dagli altri. Tale comportamento, che aveva avuto risalto sugli organi di informazione, oltre a risultare documentalmente provato dai fotogrammi afferenti la gara, era stato ammesso dal calciatore Sereni, il quale si era giustificato deducendo l’esistenza di pesanti insulti alla propria famiglia che gli erano stati rivolti da alcuni tifosi e che lo avevano indotto a reagire. Egli, attraverso un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale della Società lo stesso 19 ottobre 2008, si era scusato con quella gran parte della tifoseria che lui giudicava “vera” e verso cui manifestava sentimenti di affetto e rispetto. Il calciatore si dichiarava dispiaciuto per quanto era accaduto con lo Ienca, a cui però rimproverava di aver pronunciato frasi infelici in un momento di tensione. La Società Torino, con una dichiarazione del Presidente Dott. Urbano Cairo, apparsa in un articolo di stampa del 20 ottobre 2008, criticava il calciatore Sereni ed evidenziava che occorreva mantenere sempre la calma, il sangue freddo ed i nervi saldi anche quando le cose non andavano bene. La Società FC Torino SpA ha fatto pervenire a questa Commissione Disciplinare le Deduzioni a difesa datate 9 gennaio 2009, con le quali ha chiesto il rigetto del deferimento, sul presupposto della inesistenza della responsabilità oggettiva, dalla Procura Federale contestata ad essa deducente. Ha eccepito che il comportamento del calciatore si era sostanziato in atteggiamenti contrari agli interessi della società medesima, la quale aveva sollecitato il calciatore stesso alle scuse rivolte alla tifoseria ed al dirigente Ienca. Ha allegato alle deduzioni il regolamento interno sottoscritto da tutti i calciatori tesserati e quindi anche dal Sereni, afferente i doveri e gli obblighi generali che i calciatori erano tenuti ad osservare e che, nel caso di specie, il Sereni aveva mancato di rispettare. Più in particolare, la deducente ha motivato che il comportamento del calciatore Sereni, appunto perché lesivo dell’immagine della società, non poteva comportare la responsabilità oggettiva della stessa, che, ove affermata, avrebbe violato i principi dell’ordinamento nazionale ed internazionale, nei quali l’ordinamento sportivo si inserisce. Citando tra l’altro le sentenze del TA Parigi del 16 marzo 2007 e del TAR Sicilia sezione quarta Catania del 13 aprile 2007, la deducente ha rilevato che, per potersi affermare la responsabilità oggettiva “occorre che vi sia una trasgressione – almeno su base oggettiva – rimproverabile o imputabile al responsabile” e che “il comportamento fondante” tale responsabilità “sia sotto il profilo causale connesso con un vantaggio o interesse del responsabile oggettivo medesimo”, aspetti questi non rinvenibili nel caso in esame, atteso che la società era stata lesa dal proprio tesserato (virgolettato il testo letterale delle Deduzioni). All’udienza di discussione del deferimento, la Procura federale, riaffermata la responsabilità oggettiva della Società, ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 30.000,00. La Società FC Torino SpA, a mezzo del proprio difensore, si è riportata allo scritto difensivo, insistendo nelle richieste ivi formulate. In questo contesto sussiste la responsabilità contestata alla Società, siccome prevista dall’art. 4 comma 2 CGS, di natura cogente. Ritiene questa Commissione, condividendo principi ormai consolidati nelle decisioni degli Organi di giustizia sportiva (si veda, fra le molte, la delibera della C.A.F. pubblicata nel C.U. N°. 10/C del 23/9/2004), che non possa essere messa in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva delle società, “che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridicamente rilevante…. il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito”. La norma in tema di responsabilità oggettiva, di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S., laddove stabilisce che le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati (e comunque dei soggetti che da esse direttamente dipendono), pone, in concreto, un principio di carattere generale, pilastro fondamentale dell’ordinamento sportivo calcistico. Quanto alla legittimità dell’istituto della responsabilità oggettiva come sopra delineato ed al diritto di sopravvivenza di esso nell’ordinamento sportivo, posti in dubbio con articolate argomentazioni dalla difesa del Torino Calcio, questo organo giudicante ritiene dover applicare puramente e semplicemente la norma in esame, non essendo titolare del potere di sindacarne la legittimità alla luce dei principi generali degli ordinamenti sovraordinati, ovvero di disapplicarla. Non sfugge, in ogni caso, a questa Commissione che, ove la condotta addebitata al tesserato non sia materialmente riferibile alla società e ove dal fatto imputato la stessa non solo non abbia riportato un vantaggio ma ne abbia addirittura subito un danno, la pena possa essere graduata, pur rimanendo fermo il principio della responsabilità oggettiva (si veda ancora la decisione C.A.F., C.U. n. 10/C del 23/9/2004). Il complessivo comportamento tenuto dalla Società nel caso in esame, avuto particolare riferimento alla dichiarazione del Presidente del Torino Calcio, dal contenuto sopra evidenziato, nonché alla considerazione che la condotta del calciatore ha sostanzialmente danneggiato la Società provocando ad essa discredito, inducono questa Commissione ad applicare una sanzione economica di minore entità rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. Infligge alla Società F.C. Torino l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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