F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 22.01.2009 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (già Presidente della Soc. Calcio Como SpA) (nota n. 1199/215pf/SP/ad del 12.3.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 22.01.2009
(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (già Presidente della Soc. Calcio Como SpA) (nota n. 1199/215pf/SP/ad del 12.3.2007)
Con provvedimento del 12 marzo 2007, il Procuratore federale ha deferito il sig. Enrico Preziosi per rispondere della violazione di cui all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo il medesimo ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, la carica sociale di Presidente della Società Calcio Como SpA sino al 18 ottobre 2003. All’inizio della riunione odierna, il deferito ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Enrico Preziosi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 6 di inibizione ed € 150.000,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 di inibizione ed € 100.000,00 di ammenda, sanzione pecuniaria da destinarsi, in conformità alla norma di cui all’art. 33, comma 4, dello Statuto Federale, ove possibile, alla ricerca sulla SLA e sulle patologie collegate al calcio”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione nei confronti del sig. Enrico Preziosi della inibizione per mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00) da destinarsi, in conformità alla norma di cui all’art. 33, comma 4, dello Statuto Federale, ove possibile, alla ricerca sulla SLA e sulle patologie collegate al calcio. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
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