F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CDN del 02.02.2009 (77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VITALE (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA), ANDREA INNOCENTI (all’epoca dei fatti, dirigetne responsabile degli osservatori del Settore Giovanile della Soc. Empoli FBC SpA, MARTIN IVAN CRISTALDI (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoiopelli Cappiano R. Srl) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FC SpA (nota n. 2023/679pf07-08/SP/blp del 27.10.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CDN del 02.02.2009
(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE VITALE (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA), ANDREA INNOCENTI (all’epoca dei fatti, dirigetne responsabile degli osservatori del Settore Giovanile della Soc. Empoli FBC SpA, MARTIN IVAN CRISTALDI (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Empoli FBC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoiopelli Cappiano R. Srl) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FC SpA (nota n. 2023/679pf07-08/SP/blp del 27.10.2008)
Il Procuratore Federale ha deferito: 1) Il sig. Giuseppe Vitale, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Empoli FC SpA; 2) Il sig. Andrea Innocenti, all’epoca dei fatti, Dirigente Responsabile degli osservatori del settore giovanile della Società Empoli FC SpA; 3) Il calciatore Cristaldi Martin Ivan calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Società Empoli FC SpA ed attualmente tesserato per Cuoiopelli Cappiano R. Srl; 4) La società Empoli FC SpA; per rispondere: a) il Vitale, l’Innocenti ed il Cristaldi della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS (doveri di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 40, comma 3 NOIF; b) la società Empoli dell’art. 4, comma 1 e 2 CGS per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti di cui alla precedente lett. a), ascritti ai suoi dirigenti ed al suo tesserato. Il difensore di Vitale, Innocenti e Soc. Empoli faceva pervenire memoria con la quale eccepiva la nullità del deferimento, l’improcedibilità dell’azione disciplinare, la parziale estinzione per prescrizione delle violazioni contestate e l’insussistenza dei fatti ascritti ai deferiti dei quali chiedeva il proscioglimento. All’udienza del 29.1.2009 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione per Giuseppe Vitale e Andrea Innocenti, giorni quindici di squalifica per Cristaldi Martin Ivan, € 45.000,00 di ammenda per la Soc. Empoli. Il Cristaldi, comparso personalmente assistito dal padre, rendeva dichiarazioni e chiedeva il proprio proscioglimento. Il difensore degli altri deferiti si riportava alla propria memoria insistendo per le conclusioni ivi precisate. Le eccezioni preliminari sollevate sono infondate tranne quella relativa ai fatti risalenti alla stagione sportiva 2004/2005 coperti dalla prescrizione per la sola Soc. Empoli ai sensi dell’art 18 CGS nel testo all’epoca vigente. Per quanto riguarda la comunicazione di cui all’art. 32 comma 6 CGS, la norma non prevede alcun termine temporale per tale incombenza che quindi può essere contenuta anche nel deferimento. Comunque l’art. 32 comma 6 non prevede alcuna sanzione , tanto meno di nullità, per la sua inosservanza che va valutata alla stregua di una mera irregolarità anche perché non pregiudica in alcun modo i diritti dei deferiti. Assolutamente improprio è qualsiasi riferimento all’art. 415 bis del codice di procedura penale che non ha alcuna attinenza con l’ordinamento sportivo. Per quanto attiene il rispetto dell’art. 32 comma 11 CGS, risulta dagli atti che le indagini sono iniziate e terminate nel corso della stagione 2006/2007 . Infatti l’atto di deferimento non può essere considerato atto di indagine e nessuna rilevanza ha la numerazione riportata su di esso ai soli fini di catalogazione. Nel merito risulta dall’attività di indagine svolta dai competenti organi federali che, a far data dal 27 agosto 2004, il giovane calciatore Cristaldi Martin Ivan nato il 13.2.1992, ha risieduto anagraficamente ad Empoli esclusivamente con il padre mentre il resto della famiglia (madre e due fratelli) ha continuato a risiedere a Parabita (LE). Dal 10 settembre 2004, quando aveva meno di 13 anni, il Cristaldi risulta tesserato con l’Empoli. Il sig. Andrea Innocenti, responsabile degli osservatori della Società Empoli ha dichiarato che nel settembre 2004 il Cristaldi Martin Ivan ed entrambi i suoi genitori hanno sottoscritto il tesseramento con tale società fornendo il certificato anagrafico del Comune di Empoli da cui risulta che soltanto il padre risiedeva con il giovane nella città toscana e che analoga documentazione è stata fornita per i successivi tesseramenti nell’anno 2005 e nell’anno 2006. Lo stesso Innocenti ha precisato che non è stata formulata nessuna richiesta di tesseramento in deroga, ai sensi dell’art. 40, comma 3 delle NOIF, essendosi (erroneamente n.d.r.) ritenuto che, risiedendo ad Empoli il padre del giovane, fosse stata rispettata la regola stabilita dal citato art. 40, comma 3 NOIF, secondo cui “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbiano sede nella regione in cui risiedono con la famiglia”. La ratio della norma è invece proprio quella di impedire che l’attività sportiva diventi motivo di divisione delle famiglie e di sradicamento dei giovani dal proprio ambito familiare e scolastico. La norma è posta a tutela del benessere fisico e psichico dei giovani e non può essere aggirata con artifizi formali ma neanche mediante la frantumazione di fatto del nucleo familiare. Non possono essere condivise le valutazioni sociologiche sul moderno concetto di famiglia contenute nella memoria difensiva. E’ ovvio peraltro che quel che si vuole evitare è che l’attività sportiva diventi un autonomo motivo di divisione della famiglia perché se il nucleo familiare fosse per qualsiasi altra ragione già mono genitoriale o comunque diviso per ragione estranee all’attività calcistica, ciò non comporterebbe la violazione della norma in questione. Per questo l’art. 40 comma 3 delle NOIF richiede che il tesseramento dei giovani calciatori avvenga solo a favore di società che abbiano sede nella regione in cui risiedono con la famiglia laddove per famiglia deve essere inteso l’intero nucleo familiare. E’ inoltre necessario che la residenza del nucleo familiare sia effettiva e non solo anagrafica. Nella fattispecie è avvenuto proprio che per motivi calcistici la famiglia si è divisa. L’effettività della residenza del padre del giovane Cristaldi appare molto dubbia alla luce delle dichiarazioni da questi rese in occasione dell’allontanamento del figlio dallo stage di Anzio e riportate nella comunicazione 14.7.2006 del Segretario del Settore Giovanile e scolastico. Comunque a prescindere da tale dubbio è pacifico che il resto della famiglia abbia mantenuto la propria residenza anagrafica e di fatto in Puglia. Oltre agli elementi probatori indicati nel deferimento anche le dichiarazioni rese in udienza dal giovane Cristaldi che nel vano tentativo di eludere le contestazioni ha più volte contraddetto quanto dichiarato da Lui stesso e dal padre nel corso delle indagini, hanno comunque confermato che il suo trasferimento ad Empoli è avvenuto per motivi calcistici e che quanto meno madre e sorella sono certamente rimaste a vivere a Parabita in provincia di Lecce. Risulta provata anche la responsabilità del Vitale, legale rappresentante dell’Empoli che ha firmato il tesseramento, e dell’Innocenti, dirigente della società che si occupava proprio del settore giovanile e che ha ammesso di aver lui stesso notato le qualità del giovane Cristaldi e di aver condotto in prima persona le trattative e le procedure per il tesseramento del ragazzo. La soc. Empoli è direttamente ed oggettivamente responsabile per le condotte ascritte ai propri dirigenti e tesserati. Risulta infondato anche il richiamo al c.d. “affidamento incolpevole”. Non sussistono infatti gli elementi oggettivi e soggettivi per la realizzazione di tale fattispecie, A tal proposito è bene precisare che, aderendo alla FIGC i tesserati assumono in primo luogo l’obbligo di conoscere e rispettate le norme interne della Federazione. E’ quindi evidente che un eventuale errore di un organismo periferico non può in alcun modo giustificare la colpevole inosservanza di tali norme interne. Il concorso di colpa dell’agente vale ad escludere l’applicazione del principio sopra richiamato in quanto fa venir meno la situazione di affidamento. Appare ovvio anche che l'errore può rappresentare un’esimente per chi lo commette incolpevolmente ma non per chi se ne avvantaggia consapevolmente. E’ vero che l'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto a quell'attività, ma deve essere accertato che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della sua condotta. E’ infine necessario che il comportamento che si sostiene aver originato l’affidamento incolpevole non si sia limitato ad una mera omissione ma si sia estrinsecato in una condotta attiva. L’onere della prova in ordine a tutti gli elementi necessari per il riconoscimento dell’affidamento incolpevole spetta a chi vuol far valere tale esimente ma nella fattispecie i deferiti non hanno fornito alcuna prova essendosi limitati ad affermarne apoditticamente la sussistenza. Al contrario deve ritenersi che dalla ricostruzione dei fatti emerga con chiarezza l’insussistenza della vantata esimente. Fatta eccezione per i fatti risalenti alla stagione sportiva 2004/2005 ed ascritti alla sola soc. Empoli, si sono quindi realizzate le altre violazioni disciplinari contestate ai deferiti per le quali sanzioni congrue, anche in relazione alla categoria di appartenenza della soc. Empoli, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara l’estinzione della violazione ascritta alla soc. Empoli in relazione alla stagione sportiva 2004/2005 e, ritenuta la responsabilità dei deferiti per tutte le ulteriori incolpazioni, infligge le seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione a Vitale Giuseppe e Innocenti Andrea; giorni 15 (quindici) di squalifica al calciatore Cristaldi Martin Ivan, ed € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda alla Società Empoli FC SpA.
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