F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DEL CONTE (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), BIAGIO LUCA GRASTA (calciatore tesserato per la Soc. SC Bomus Bresso), MICHELE GRASTA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) E DELLA SOCIETA’ SC DOMUS BRESSO (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DEL CONTE (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), BIAGIO LUCA GRASTA (calciatore tesserato per la Soc. SC Bomus Bresso), MICHELE GRASTA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) E DELLA SOCIETA’ SC DOMUS BRESSO (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009) 1. Il deferimento Con provvedimento del 26 Gennaio 2009, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Biagio Luca Grasta, tesserato della Sport Club Domus Presso (squadra facente parte della Divisione Calcio a 5 LND), il dirigente accompagnatore della Sport Club Domus Bresso Signor Michele Grasta, nonché il Signor Roberto Del Conte, Presidente della società suddetta, ed infine la Sport Club Domus Bresso. I suddetti deferimenti traevano origine da comportamenti antiregolamentari contestati dalla Procura Federale ai suddetti deferiti, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e per la società SC Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Presidente della S.C. Domus Bresso faceva pervenire una memoria difensiva per contestare gli addebiti mossi dalla Procura Federale. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Signor Luca Biagio Grasta 3 mesi di squalifica; per il Signor Michele Grasta 3 mesi di inibizione; per il Signor Roberto del Conte 3 mesi di inibizione; per la S.C. Domus Presso 500 euro di ammenda. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae origine dal fatto che il calciatore Biagio Luca Grasta partecipava alla gara di calcio a 5 Aymavilles-SC Domus Bresso dell’8 marzo 2008, senza aver preventivamente scontato una giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo con comunicato ufficiale n. 404 del 30.1.2008, dal momento che compare in tutte le distinte di gara effettuate successivamente al comunicato ufficiale sopra menzionato, fino alla gara dell’8 marzo 2008. Successivamente a tale gara, il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto dalla Società Bergamo Calcio a 5. Il Giudice Sportivo riteneva i deferiti responsabili delle violazioni mosse con il presente deferimento, ed irrogava la sanzione a carico della S.C. Domus Bresso della perdita di una gara con il punteggio di 0-6, confermando la squalifica del calciatore Biagio Luca Grasta per una giornata di gara, in quanto non risultava essere mai stata scontata. Orbene, per il noto principio del “ne bis in idem”, preliminarmente va osservato che la questione di merito sollevata dalla Procura Federale, non può essere sottoposta al giudizio della Commissione Disciplinare, perché già giudicata precedentemente dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara improcedibile il deferimento richiesto dalla Procura Federale e di conseguenza proscioglie tutti i deferiti dagli addebiti a loro mossi.
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