F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99/A del 7 settembre 2004. Non Ammissione campionato di Serie C1 – COMO CALCIO S.p.A.

F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99/A del 7 settembre 2004. Non Ammissione campionato di Serie C1 - COMO CALCIO S.p.A. Il Consiglio Federale - Vista la propria delibera in data 27 luglio 2004, pubblicata sul C.U. n. 25/A di pari data, con la quale il Calcio Como s.p.a. non è stato ammesso al campionato di serie C1; - Visto il lodo pronunciato dal Collegio per la risoluzione delle controversie relative alle iscrizioni ai Campionati Nazionali di calcio Professionistico istituito presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI in data 7 agosto 2004 su istanza della società non ammessa; - vista la propria delibera del 12 agosto 2004 pubblicata sul C.U. n. 65/A di pari data, con la quale, in ottemperanza alla suddetta pronuncia arbitrale, ha ammesso la Società Calcio Como S.p.a. al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2004/2005); - considerato che, con ordinanza n. 4858 del 6/09/2004 la III Sezione del TAR del Lazio ha accolto l’istanza cautelare avanzata nel ricorso proposto dalla A.S. Fidelis Andria S.r.l. avverso il predetto lodo nella parte in cui ordinava alla FIGC di disporre la ammissione della società Calcio Como s.p.a. al campionato di serie C1, sospendendo l’efficacia di tale pronuncia arbitrale; - ritenuto di doversi adeguare alla citata ordinanza del TAR del Lazio con la massima urgenza , in considerazione dell’imminente inizio del campionato di serie C1, fissato per il 12 settembre 2004; - visto l’art. 24 dello Statuto federale d e l i b e r a di revocare il provvedimento di ammissione del Calcio Como s.p.a. al campionato di serie C1 adottato nella seduta del 12 agosto 2004 e, per l’effetto, di confermare il provvedimento di non ammissione della medesima società pubblicato sul C.U. n. 25/A del 27.7.2004.
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