F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A del 7SETTEMBRE 2004 Ammissione al campionato di Serie C/1 della Napoli Soccer S.p.A.

F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A del 7SETTEMBRE 2004 Ammissione al campionato di Serie C/1 della Napoli Soccer S.p.A. IL CONSIGLIO FEDERALE - vista la propria precedente delibera in data 12 agosto 2004, con la quale -nella pendenza delle misure inibitorie disposte dal G.D. del Tribunale civile di Napoli con il decreto 10 agosto 2004- si è stabilito di sospendere ogni determinazione in ordine alla procedura attivata, ai sensi dell’art. 52.6 delle N.O.I.F., a seguito della mancata ammissione della S.S. Calcio Napoli S.p.A. al Campionato di Serie B, essendo intervenuta in corso di procedura (e, segnatamente, nella fase di effettuazione degli adempimenti richiesti alle società all’assegnazione del titolo) la dichiarazione di fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A.; - rilevato che, nella circostanza, è stato conferito al Presidente Federale il mandato di assumere, sentiti i Vicepresidenti ed i Presidenti delle componenti Federali, le iniziative in via di urgenza che si fossero rese necessarie al riguardo; - vista l’ordinanza in data 31 agosto 2004, con la quale il Giudice Designato del Tribunale di Napoli, in sede di convalida dei decreti emessi inaudita altera parte in data 10 e 13 agosto 2004, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, revocandoli; - ritenuto che sono conseguentemente venute meno le ragioni che avevano indotto il Consiglio federale ad adottare la suindicata misura soprassessoria; - constatato che -secondo quanto risulta dal verbale della apposita Commissione- nessuna delle società partecipanti al cosiddetto lodo Petrucci ha effettuato gli adempimenti prescritti dall’art. 52.6. N.O.I.F., onde la relativa procedura deve essere dichiarata deserta per mancanza di proposte valide; - considerato che, nelle more della definizione della fase cautelare instaurata dalla Curatela dinanzi al Tribunale Civile di Napoli, gli organi del Fallimento ed il Presidente federale -allo scopo di porre fine al contenzioso in essere, avuto riguardo alla già acclarata inesistenza di offerte utili ai fini della assegnazione del titolo sportivo ex art. 52.6 N.O.I.F - hanno convenuto sulla opportunità di raggiungere un accordo transattivo; - tenuto conto che, secondo la soluzione ipotizzata, alla individuazione del soggetto assegnatario da parte della Federazione del titolo sportivo di Serie C1, avrebbero provveduto -con le modalità ritenute giuridicamente più appropriate e maggiormente proficue per la tutela dei creditori- gli organi fallimentari, estendendo il confronto competitivo anche ad altri aspiranti in aggiunta a quelli già candidatisi infruttuosamente per l’attribuzione del titolo ai sensi del citato art. 52.6 delle N.O.I.F.; - ritenuto che tale soluzione, imposta dall’esigenza di addivenire nel pubblico interesse ad un rapido componimento del contenzioso, non ha determinato alcun pregiudizio per i soggetti che avevano manifestato interesse a beneficiare del c.d. Lodo Petrucci, in quanto -come già detto- nessuno di essi ha adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 52.6 delle N.O.I.F.; - verificato, inoltre, che alla procedura competitiva esperita dagli organi fallimentari sono stati invitati a partecipare anche i soggetti che avevano presentato domanda per l’applicazione del cosiddetto Lodo Petrucci, i quali hanno, pertanto, potuto beneficiare di una chance aggiuntiva; - vista la lettera in data 4 settembre 2004, con la quale il Curatore -a ciò autorizzato con provvedimento collegiale emesso in pari data dalla VII sezione civile del Tribunale di Napoli - ha reso noto che, all’esito della procedura selettiva sopramenzionata, ha designato la “Napoli Soccer S.p.A. per l’attribuzione da parte della F.I.G.C. del titolo sportivo per la partecipazione al campionato nazionale di calcio di serie C 1 per la stagione sportiva 2004 2005”; - vista la lettera del Curatore in data odierna con la quale è stata confermata tale designazione; - visto il dispositivo di sentenza n. 342/04 pronunciato in data 6 settembre 2004 dalla III Sezione del TAR del Lazio, con il quale il ricorso proposto dal fallimento della S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A. è stato dichiarato, alla luce della evoluzione della vicenda, improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse; - viste le ordinanze nn. 4857/04 e 4859/04 del 6.9.2004, con le quali lo stesso TAR del Lazio ha riconosciuto la tassatività degli adempimenti prescritti dall’art. 52.6 delle N.O.I.F.; - preso atto del parere favorevole della CO.VI.SO.C. reso in data odierna; - sentiti il Sindaco della città di Napoli e la Lega Professionisti di Serie C; - considerato che la straordinarietà della situazione (determinata dalla esigenza di individuare una soluzione giuridica rispettosa delle implicazioni derivanti dalla peculiare collocazione temporale della dichiarazione di fallimento della S.S. CALCIO NAPOLI, nonché dalla necessità di individuare un percorso, comunque in armonia con i principi ispiratori del sistema, tale da consentire la presenza di una società professionistica in una città espressione di una radicata e gloriosa tradizione calcistica) giustifica il ricorso all’esercizio di poteri straordinari, a tutela degli interessi istituzionali affidati alla F.I.G.C.; - vista l’istanza di attribuzione del titolo sportivo di Serie C1 avanzata dalla Napoli Soccer S.p.A. delibera · di ratificare ad ogni effetto, l’operato del Presidente federale; · di dichiarare deserta la procedura avviata ex art. 52.6 delle N.O.LF. e di non accogliere le domande presentate, ai sensi della citata norma, dalle società Azzurra Calcio Napoli S.p.A., Napoli Sportiva S.p.A., Napoli Football Club S.p.A. e Napoli Sport S.p.A.; · di attribuire alla Napoli Soccer S.p.A. il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie C1; · di assegnare alla Napoli Soccer S.pA. termine sino alle ore 19,00 del giorno 10 settembre 2004 per l’espletamento presso la L.P.S.C. degli adempimenti conseguenti all’attribuzione del titolo sportivo di serie C1, ai fini della iscrizione della società al relativo campionato; · di consentire alla Napoli Soccer S.p.A. di effettuare, in deroga ai termini riguardanti la campagna trasferimenti, operazioni di acquisizione tesserati fino al 23 settembre 2004, ore 19,00; · di demandare alla LPSC il differimento delle prime due gare del campionato di serie C1 della Napoli Soccer S.p.A., stabilendo le date dei recuperi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it