F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 6) RICORSO DELL’ A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANE C.F./CLARENTIA TRENTO DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n,. 62 del 6.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 6) RICORSO DELL’ A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANE C.F./CLARENTIA TRENTO DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n,. 62 del 6.3.2008) Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008, sanzionava con l’ammenda di € 3.000,00 l’A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. “per aver proferito per tutta la durata della gara e anche al termine della medesima frasi gravemente offensive nei confronti della terna arbitrale. Sanzione comminata anche in relazione dei precedenti specifici”. Avverso tale statuizione la società Fortitudo Mozzecane proponeva tempestivo ricorso, assistito dalle prescritte formalità procedurali, lamentando l’eccessività della sanzione di cui chiedeva riduzione. Ad avviso della Corte il gravame è fondato e va conseguentemente accolto. Deve osservarsi preliminarmente che la motivazione del provvedimento omette di individuare nei sostenitori della ricorrente gli autori delle espressioni offensive che, del resto, non sono state proferite per “tutta la gara”, ma successivamente all’inizio della stessa. Inoltre, non può trascurarsi che dal rapporto arbitrale e da quello degli assistenti risulta che le offese erano rivolte solo nei confronti dell’arbitro e non “della terna” come inesattamente ritenuto dal Giudice di prime cure, così come va ulteriormente considerato che i “precedenti specifici” che hanno concorso a determinare la sanzione di primo grado sono, in realtà, un’unica occasione e costituiscono, quindi, unico precedente. La Corte, in considerazione di quanto sopra osservato e della ricorrenza della circostanza di cui all’art. 13, lett. c), C.G.S., ritiene equo, in accoglimento del gravame, ridurre la sanzione al minimo edittale, e pertanto all’ammenda di € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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