F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A 5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A 5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.2008) La A.S.D. Brillante Calcio a 5 ha proposto reclamo contro la decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 403 del 31.1.2008, con il quale il Giudice Sportivo ha ritenuto la sua responsabilità oggettiva per la sospensione della gara, fra la ricorrente e la Marcianise calcio 5, del 12.1.2008, comminandole la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-6. La motivazione della decisione impugnata si fonda sull'asserita inadempienza della ricorrente al proprio onere di allegazione della prova “sull'eccezionalità delle precipitazioni che avrebbero determinato in maniera repentina e del tutto ineluttabile danni alla copertura dell'impianto sportivo tali da non consentire in tempo utile le dovute riparazioni”. La società ricorrente deduce la straordinarietà del nubifragio che si è abbattuto su Roma il giorno dell'incontro e la impossibilità della società ricorrente di esercitare sull'impianto del controllo costante concreto, in quanto il medesimo è di proprietà del C.O.N.I., che lo affitta per diverse manifestazioni. Il ricorso è fondato. La sezione ritiene che le circostanze probatorie addotte dalla società ricorrente sono idonee ad escludere la sua responsabilità ,sia pure oggettiva, per l'impossibilità della disputa dell'incontro di calcio in esame. Infatti, dai ritagli dei giornali allegati - e comunque costituisce fatto notorio - il giorno 12.1.2008 vi sono stati nella città di Roma violenti temporali. Inoltre, agli atti è stata allegata una dichiarazione del direttore degli impianti sportivi del Coni Servizi, nella quale viene affermato che le persistenti e abbondanti piogge cadute precedentemente l'inizio dell'incontro hanno creato delle piccole lesioni in alcuni punti della copertura dell'impianto consentendo infiltrazioni di acqua, che non hanno reso possibile effettuare alcun intervento per ripristinare una situazione di normalità, escludendo in maniera assoluta la responsabilità della squadra ospitante, che pure -cosa di cui viene dato anche nel referto arbitrale - si è molto prodigata per tentare di riparare le fessure createsi nell'impianto. A fronte di tali risultanze probatorie, la sezione ritiene che in questa sede sia stata fornita la prova che il Giudice Sportivo aveva escluso circa “il nesso di causalità tra le precipitazioni e il danno arrecato alla copertura del palazzetto”, non sussistono presupposti e condizioni per riferire al fatto della ricorrente la mancata disputa della gara e, quindi, per affermare la responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma dispone che, a cura della competente divisione, sia fissata la data per la disputa della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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