F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.S.D. NAPOLI VESEVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VETUS CECCANO/NAPOLI VESEVO DEL 12.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 428 del 06.02.2008) Con ricorso del 18.2.2008

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.S.D. NAPOLI VESEVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VETUS CECCANO/NAPOLI VESEVO DEL 12.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 428 del 06.02.2008) Con ricorso del 18.2.2008 la A.S.D. Napoli Vesevo Calcio a 5 impugnava la decisione del Giudice Sportivo del 6.2.2008 con la quale quest’ultimo aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della causa di forza maggiore in relazione alla gara che avrebbe dovuto svolgersi in data 12.1.2008 contro la Vetus Ceccano e ne chiedeva l’annullamento con conseguente irrogazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6. A sostegno dell’impugnazione il Napoli Vesevo deduceva l’errore del Giudice per aver riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore e in particolare per avere attribuito valenza decisivo all’atto a firma del Geom Giovannone, Dirigente del V Settore del Comune di Ceccano che disponeva la sospensione dell’utilizzo del Palasport in quanto temporaneamente inagibile. Sosteneva il Napoli Vesevo che a tale atto non avrebbe dovuto attribuirsi alcuna valenza e che, comunque, i responsabili della Vetus Caccano avrebbero dovuto necessariamente essere a conoscenza delle condizioni dell’impianto sportivo e individuare soluzioni alternative per il regolare svolgimento della gara. Richiamava, al riguardo, alcuni precedenti decisioni del Giudice Sportivo che in casi analoghi avrebbero ritenuto la insussistenza dei presupposti di forza maggiore. Il ricorso è infondato. In realtà il Giudice Sportivo risulta aver fatto corretto governo delle risultanze probatorie ed essere pervenuto alla esatta conclusione della sussistenza della causa di forza maggiore. Non vi è dubbio, infatti, che la determinazione del Dirigente comunale di settore emanata proprio il giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara che disponeva la sospensione dell’utilizzo del Palasport in relazione alle infiltrazioni d’acqua intervenute, ed alla conseguente inagibilità, rappresenti un evento rispetto al quale la squadra ospitante si è trovata nella materiale impossibilità di offrire e predisporre soluzioni alternative per lo svolgimento della gara. Sul punto non appaiono conferenti le osservazioni della società ricorrente in ordine alla irrilevanza del provvedimento ed al merito del provvedimento medesimo rispetto al quale nessun sindacato è possibile, mentre deve riconoscersi che l’improvvisa inagibilità del campo determinata per disposto della pubblica autorità non può essere in alcun modo addebitata alla società ospitante che non poteva fare altro che ottemperare trovandosi nella materiale, oggettiva, impossibilità di ricercare una soluzione per lo svolgimento della partita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Vesevo di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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