F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1, COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008) 2) RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1, COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008) 2) RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008) In data 13.12.2007 il Procuratore Federale deferiva alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, Vivarini Vincenzo, tesserato quale collaboratore tecnico della prima squadra del Pesaro Calcio e De Rosa Luigi all’epoca dei fatti allenatore di detta società, contestando al primo di avere, sebbene privo della prescritta qualifica, svolto di fatto le funzioni di allenatore della squadra, militante nel Campionato di Serie B (violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, 38 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico) ed al secondo di aver favorito l’irregolarità su descritta offrendosi come prestanome e consentendo che la conduzione tecnica della squadra fosse affidata al Vivarini (violazione ex art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico). L’impianto accusatorio, a base della contestazione, si fondava principalmente su una constatazione diretta da parte di un collaboratore dell’allora Ufficio Indagini che avendo assistito all’incontro Pescara/Brescia del 3.6.2007 aveva avuto modo di notare come la gestione tecnica della gara venisse effettuata in prima persona dal Vivarini (che si sarebbe dovuto sedere nella c.d. “panchina aggiuntiva”) nell’inerzia dell’allenatore De Rosa, e fruiva di implicite conferme sia da notizie di stampa indicanti sempre il Vivarini quale “allenatore del Pescara”, sia da alcune dichiarazioni rese ai media dall’allora Presidente della società il quale si riferiva al predetto come se fosse l’allenatore effettivo. Gli elementi, come sopra succintamente descritti, venivano considerati sufficienti dal primo organo di giustizia per ritenere provata la responsabilità degli incolpati, e conseguentemente comminare agli stessi, con separati provvedimenti, la sanzione della squalifica, estesa, per il Vivarini fino al 24.7.2008, per il De Rosa, fino al 24.4.2008. Tali decisioni sono state impugnate, con atti distinti, davanti a questa Corte da entrambi i tesserati che coralmente sottolineano come il tessuto probatorio a loro carico non fosse sufficiente a configurare le irregolarità ascritte, sostenendo che queste, perché abbiano a concretarsi, postulano (come chiarito da precedenti giurisprudenziali in casi analoghi) “reiteratezza di comportamenti ben precisi e determinati” e come, sia i richiami alle notizie di stampa che alle generiche dichiarazioni attribuite alla dirigenza societaria abbiano ambigua e modesta caratura indiziante per cui chiedono la totale riforma delle delibere gravate o, in via subordinata, una congrua riduzione delle sanzioni loro inflitte. Preliminarmente rileva questo collegio che i due reclami, oggettivamente connessi, vanno riuniti per essere esaminati in unico contesto. Nel merito le prospettazioni difensive non sembra possano essere del tutto disattese. E’ un fatto che il corredo delle prove processualmente apprezzabili (come peraltro può anche evincersi dalla stringata motivazione delle decisioni appellate) si esaurisce con la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini riguardante una gara di fine campionato con il Pescara già matematicamente retrocesso e del tutto demotivato. Ora se è vero che in tale frangente il Vivarini esercitò, in concreto, con la tacita connivenza del De Rosa, funzioni che non avrebbe potuto esercitare, è però altrettanto vero che, da siffatto episodio non si può desumere con certezza, attraverso un anomalo processo di dilatazione, l’esistenza di comportamenti antiregolamentari stabili e reiterati che consentano di affermare l’essere stato il Vivarini stesso, sempre o comunque con notevole frequenza, l’allenatore di fatto della prima squadra. Né vale a dimostrare il contrario la ponderosa rassegna stampa prodotta dall’accusa i cui contenuti oltre ad essere notoriamente frutto di opinioni ed interpretazioni assolutamente soggettive e quindi inefficienti sul piano della piena attendibilità, potrebbero essere utilizzati solo per corroborare qualcosa di già in ogni caso provato nell’interezza dei termini della contestazione. Il che, per quanto sopra detto, non è, nella fattispecie, sostenibile. Da ultimo nessun pregio può riconoscersi alle affermazioni fatte alla stampa dall’allora Presidente della società, affermazioni alquanto generiche ed ambigue, inidonee comunque a fugare i dubbi e le perplessità circa l’effettiva natura, la permanenza e la durata del rapporto intercorrente con il Vivarini. Le considerazioni che precedono portano inevitabilmente ad un ridimensionamento dei termini delle accuse formulate a carico degli attuali incolpati, accuse che le prove acquisite con tranquillante certezza inducono a circoscrivere unicamente all’episodio del 3.6.2007 relazionato dall’inquirente. Ciò comporta, in parallelo, la necessitò di ridurre le sanzioni della squalifica irrogate che si ritiene equo e proporzionato contenere, per il Vivarini, fino al 24.3.2008 e per il De Rosa fino al 24.2.2008. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dai signori Vivarini Vincenzo e De Rosa Luigi: - riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Vivarini Vincenzo fino al 24.3.2008; - riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor De Rosa Luigi fino al 24.2.2008. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it