F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZANETTI CRISTIANO SEGUITO GARA REGGINA/JUVENTUS DEL 23.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 24.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008
4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZANETTI CRISTIANO SEGUITO GARA REGGINA/JUVENTUS DEL 23.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 24.2.2008)
Sulla scorta del rapporto arbitrale relativo alla gara Reggina/Juventus del 23.2.2008, il Giudice Sportivo presso la lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore Cristiano Zanetti, espulso alla fine della gara sopra ricordata, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al termine della partita, scalciato un avversario” (cfr. Com. Uff. n. 197 del 24.2.2008). Con il reclamo in esame, la società Juventus S.p.A. in persona del suo Amministratore Delegato e nell’interesse del proprio tesserato Cristiano Zanetti, ha chiesto alla adita Corte di Giustizia Federale che venga ridotta la sanzione inflitta al proprio tesserato ad una sola giornata. Nell’atto di reclamo, la ricorrente non nega la commissione del fallo, contestandone piuttosto la gravità, tale da comportare una squalifica per due giornate e comunque qualificando l’episodio come scontro di gioco intervenuto a gara non ultimata. Il reclamo è meritevole di accoglimento. Ed infatti la circostanza che ha condotto il Giudice Sportivo ad irrogare la contestata sanzione della squalifica per due giornate è senza ombra di dubbio la circostanza per cui il calciatore sanzionato avrebbe scalciato un avversario “al termine della partita”. Il Giudice Sportivo fonda, infatti, la sanzione esclusivamente sulla richiamata circostanza, che – ove rispondente al vero – connoterebbe l’episodio di quei tratti di gravità idonei e sufficienti a ritenere congrua una squalifica per due giornate. Deve poi ritenersi che il Giudice Sportivo abbia tratto detto convincimento dal rapporto del quarto ufficiale di gara, il quale riferisce che “immediatamente dopo il fischio di fine gara da parte dell’arbitro il sig. Zanetti Cristiano n. 6 della Soc. Juventus colpiva con un calcio all’altezza della gamba un giocatore avversario che stava proteggendo il pallone al momento del fischio”. A ben considerare, però, è proprio la circostanza per cui il fallo sarebbe avvenuto a gara oramai terminata, assumendo così quel tratto di gravità che caratterizza i falli a gioco ultimato, che non emerge con la necessaria chiarezza e certezza. In tal senso depongono più rilievi. Innanzitutto, il fatto che il giocatore della Reggina colpito stesse proteggendo il pallone, per come asserito dal quarto ufficiale di gara, il che fa ragionevolmente pensare ad un’azione di gioco ancora in corso, altrimenti risultando detta protezione del tutto inutile. In secondo luogo, non è certo se al momento della commissione del fallo fosse intervenuto il triplice fischio che solo segna la fine effettiva della gara, limitandosi il quarto ufficiale di gara a riferire di “fischio di fine gara”. Non senza, da ultimo, considerare la particolare concitazione che caratterizza ogni fine gara, in particolare quelle fasi in cui il calciatore della squadra in svantaggio tenta, verosimilmente con azione anche scomposta, il recupero del pallone negli ultimi istanti di gara. In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, deve essere rilevata la fondatezza del ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, riduce la sanzione della squalifica ad una giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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