F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE BLASI MANUELE (TESSERATO ALL’EPOCA FATTI F.C. JUVENTUS S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO S.S.C. NAPOLI) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 14.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE BLASI MANUELE (TESSERATO ALL’EPOCA FATTI F.C. JUVENTUS S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO S.S.C. NAPOLI) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 92, COMMA 1 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 14.2.2008) Con ricorso 19.2.2008 il Procuratore Federale ha proposto rituale gravame avverso il proscioglimento del calciatore Blasi Emanuele (tesserato all’epoca dei fatti in favore della F.C. Juventus S.p.A., attualmente con S.S.C. Napoli) a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 92, comma 1 N.O.I.F. (delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/C.D.N. del 14.2.2008). Con i motivi scritti il Procuratore Federale, non condividendo la decisione della C.D.N. che, ritenuto l’inadempimento del Blasi di natura privatistica che sfugge di per sé all’ordinamento sportivo ed, in specie, alla norma che si assume essere stata violata, lo aveva prosciolto dagli addebiti formulatigli, ha eccepito che: 1) la decisione era in contrasto con la normativa federale vigente e con analoghi precedenti della giurisprudenza sportiva; 2) per consolidata giurisprudenza della S.C. il principio della successiva normativa abrogativa o modificativa in senso favorevole all’incolpato, statuita espressamente dall’art. 2 del C.P., non era peraltro applicabile in materia disciplinare in considerazione dei peculiari principi che regolano tale materia; 3) in ogni caso, a voler ritenere anche in denegata ipotesi l’applicabilità del principio del “favor rei”, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti del 1.2.2007, comportante l’abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agenti di Calciatori, considera antiregolamentare e sanziona con eguale vigore il comportamento tenuto dal deferito Blasi per la mancata esecuzione del lodo arbitrale e ciò per quanto disposto dall’art. 23, commi 5 – 6 del vigente Regolamento Agenti, e dell’art. 28, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.; 4) il contenuto dichiarativo e non condannatorio attinente alla parte dispositiva del Lodo soggiaceva a termini in parte non ancora scaduti al momento della sua pubblicazione, 21.3.2007, di talché era del tutto corretto il relativo dispositivo. Ciò premesso, concludeva richiedendo che, in totale riforma della decisione impugnata, la C.G.F. dichiarasse la responsabilità disciplinare del Blasi in relazione alle violazioni ad esso contestate con l’atto di deferimento, comminando allo stesso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 o quella ritenuta di giustizia. Con rituali controdeduzioni il Blasi eccepiva: 1) l’inconferenza dei precedenti disciplinari citati dal Procuratore Federale decisi in costanza di vigenza del vecchio Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente, oggi sostituito dal Regolamento Agenti entrato in vigore il 1.2.2007; 2) univoca giurisprudenza in ambito sportivo, nazionale ed internazionale, ha ritenuto applicabile il principio del “favor rei” anche in ambito disciplinare; 3) il Blasi, per il principio dell’abolitio criminis, non poteva né può soggiacere a sanzione alcuna in ragione di una norma abrogata; 4) il richiamo all’art. 92 N.O.I.F., ora abrogato, era da ritenersi inconferente poiché relativo a rapporti tra società e tesserati, categoria, quest’ultima, alla quale l’Agente Antonelli Stefano non era più appartenente all’atto del mancato ottemperamento, da parte del Blasi, al lodo arbitrale del 21/03/07. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso del Procuratore Federale ed in subordine per l’irrogazione di una sanzione di € 100,00. Alla seduta del 29.2.2008 compariva, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezione Ia, il Procuratore Federale il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso; compariva, altresì il difensore del Blasi il quale, stante l’abrogazione delle norme incriminatrici che qualificavano la condotta posta in essere come illecito disciplinare, insisteva per il rigetto del ricorso ed in subordine perché venisse comminata una ammenda simbolica di € 100,00. Ciò premesso, osserva questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Non può, infatti, dubitarsi che la protratta inesecuzione nel tempo del Lodo emesso il 21.3.2007 costituisca violazione di doveri e obblighi generali di cui all’art. 1 C.G.S. così come contestato nell’atto di deferimento, non assumendo alcun rilievo, ai fini disciplinari e sanzionatori, il riferimento all’art. 92, comma 1 N.O.I.F.. Il provvedimento del Collegio Arbitrale, infatti, essendo immediatamente esecutivo ex art. 23, commi 5 – 6, del vigente Regolamento Agenti pubblicato l’1.2.2007 (Com. Uff. n. 50/2007), avrebbe dovuto essere prontamente eseguito dal Blasi il quale era ed è tenuto, ex art. 1 comma 1 C.G.S., all’osservanza delle norme e degli atti federali in conformità all’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile, come nella fattispecie, all’attività sportiva. La sua condotta antidisciplinare deve essere, quindi, sanzionata come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale, infligge al calciatore Blasi Manuele la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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