F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 4) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LO MONACO MASSIMO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/GALLIPOLI DEL 17.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 06 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 21 luglio 2008 4) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LO MONACO MASSIMO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/GALLIPOLI DEL 17.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008) La società Gallipoli Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008, ha squalificato per complessive 4 giornate il calciatore Massimo Lo Monaco. Questi, nel corso della partita disputata il 17.2.2008 contro la Sangiovannese, era stato espulso per aver insultato l’arbitro e, uscendo dal campo, aveva insultato il pubblico, contro il quale aveva anche rivolto uno sputo. La società reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei termini descritti dai referti dell’arbitro e dal supplemento del rappresentante della Procura Federale, e in particolare che il calciatore squalificato non avrebbe effettivamente rivolto uno sputo al pubblico. La Corte rileva che in presenza di referti precisi e dettagliati come quelli in questione il procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa, e tanto meno può ammettere diverse ricostruzioni dei fatti non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Leverano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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