F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 138/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’A.S. DILETTANTISTICA REGALBUTO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE LE PROSSIME 2 GARE CASALINGHE A PORTE CHIUSE; INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. INTRAGUGLIELMO IVAN; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. SACCONE VINCENZO INFLITTE SEGUITO GARA DILETTANTISTICA REGALBUTO/AUGUSTA F.C. DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 490 del 27.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 138/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’A.S. DILETTANTISTICA REGALBUTO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE LE PROSSIME 2 GARE CASALINGHE A PORTE CHIUSE; INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. INTRAGUGLIELMO IVAN; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. SACCONE VINCENZO INFLITTE SEGUITO GARA DILETTANTISTICA REGALBUTO/AUGUSTA F.C. DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 490 del 27.2.2008) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 490 del 27.2.2008 ha inflitto all’A.S. Dilettantistica Regalbuto le sanzioni: a. dell’ammenda di € 1.200,00 alla reclamante e obbligo di disputare le successive 2 gare casalinghe a porte chiuse per comportamento antisportivo dei propri sostenitori; b.inibizione fino al 30.6.2008 al signor Intraguglielmo Ivan per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro; c. squalifica per 3 gare effettive al signor Saccone Vincenzo per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro; inflitte seguito gara Regalbuto/Augusta F.C. del 24.2.2008. Avverso tale provvedimento l’A.S. Dilettantistica Rega lbuto ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.2.2008 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S. Dilettantistica Regalbuto di Regalbuto (Enna), dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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