F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO DEL SIG. PAGLIARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/FOLIGNO DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 4) RICORSO DEL SIG. PAGLIARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/FOLIGNO DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008) Il signor Pagliari Giovanni reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008, lo ha squalificato per tre giornate. Questi, nel corso della partita disputata il 24.2.2008 contro il Foligno, era stato espulso per aver insultato l'arbitro e, uscendo dal campo, aveva continuato a insultare il direttore di gara con epiteti che risultano nel referto arbitrale. Il reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei termini descritti nel referto dell'arbitro, e in particolare che non avrebbe affatto pronunciato le parole che l'arbitro riporta nel suo referto. Chiede che la C.G.F. acquisisca una prova televisiva e la dichiarazione di un addetto della Croce Rossa intesa a descrivere i fatti in modo difforme da quanto risulta nel referto arbitrale. La Corte rileva che il procedimento sportivo è regolato da norme precise in materia di prova, le quali non consentono l'acquisizione di elementi diversi dai documenti ufficiali di gara, ed escludono con ciò l'ammissibilità della dichiarazione allegata. Quanto alla prova televisiva, altrettanto stringenti sono le norme procedurali, le quali escludono l'ammissibilità di tale prova quando i fatti sanzionati siano stati descritti nel referto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Pagliari Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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