F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 18 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 08 luglio 2008 1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAUDATI LUCA SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 16.3.2008 A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. uff. n. 218 del 17.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 18 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 08 luglio 2008 1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAUDATI LUCA SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 16.3.2008 A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – com. uff. n. 218 del 17.3.2008) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 218 del 17.3.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Luca Saudati la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, scaturita da “riservata segnalazione” da parte del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 35, comma 1.3. C.G.S.. Durante il primo tempo (esattamente al 27’) della partita Atalanta/Empoli, infatti, il Saudati procedeva, in fase di attacco, affiancato dal calciatore dell’Atalanta, Leonardo Jose Talamonti, lungo la fascia laterale sinistra del campo, allorquando il Saudati allungava il braccio destro, protendendolo all’indietro e colpendo l’avversario in pieno volto. Tale colpo provocava un’epistassi al Talamonti, tanto che i sanitari erano costretti ad intervenire. Secondo il Giudice di prime cure, tale gesto era chiaramente intenzionale, in virtù della innaturale estensione raggiunta dal braccio stesso unitamente al movimento rivolto verso dietro ed alla rapidità del gesto. L’arbitro sopraggiungeva a distanza e non poteva di certo vedere:da ciò l’ammissibilità della prova televisiva ex art. 35 comma 1.3 C.G.S. e la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) nella misura del minimo edittale, cioè di tre giornate effettive di squalifica. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo l’Empoli, per conto del Saudati, all’uopo contestando in particolare le tre giornate di squalifica derivanti dalla condotta del calciatore. In via subordinata l’Empoli chiede la riduzione della sanzione. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va respinto per le seguenti considerazioni. Va innanzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale in udienza, in quanto la stessa ritiene di non essere stata preventivamente informata dei motivi di reclamo da parte dell’Empoli F.C., pur trattandosi di una procedura di urgenza. Tale questione di inammissibilità va, però, superata proprio alla luce dell’inquadramento normativo della procedura di urgenza prevista dall’art. 37, comma 7, C.G.S., secondo cui :”Il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento….”. Nel caso di specie, una volta provato che il preannuncio di reclamo è stato contestualmente comunicato anche alla Procura Federale, non si configura alcuna ipotesi di tardività, in quanto i motivi scritti sono stati presentati prima dell’inizio della discussione e il legale del reclamante ha chiesto di scambiarli con il rappresentante della Procura Federale. Tale adempimento, pertanto, rende ammissibile il reclamo che va analizzato nel merito. Anche l’eccezione di inutilizzabilità della prova televisiva, in quanto l’arbitro avrebbe visto (intendendosi per arbitro la quaterna arbitrale), va disattesa, in quanto appare di tutta evidenza, proprio dalla visione del filmato, che i calciatori erano di spalle rispetto al guardalinee ed all’arbitro e che gli stessi non potevano notare il gesto del Saudati. Dalla superiore eccezione il reclamante inferisce anche l’irritualità dell’utilizzo della prova televisiva, trattandosi di fatto già visto e, quindi, valutato dall’arbitro. Qui, però, non si tratta di ritornare su una valutazione già fatta, ma su un’omessa valutazione, in quanto l’arbitro e gli assistenti non hanno potuto vedere. Da ciò si evince la necessità della prova televisiva e la legittima applicazione della procedura di cui all’art. 35 C.G.S. che si connota proprio per la deroga alla cd.”fede privilegiata” dei rapporti di gara. Sul merito della condotta tenuta dal Saudati, appare evidente che si sia trattato di condotta violenta, avendo dato vita a lesioni: il filmato, in proposito, ha confermato la volontarietà del gesto sia per le modalità che per la rapidità dello stesso. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Il caso che ci occupa, a maggior ragione, appare violento in senso stretto. In definitiva, pur apprezzando l’atteggiamento del Saudati che, in sede di audizione, si è rammaricato per quanto accaduto pur ribadendo la non volontarietà del proprio gesto, si ritiene equa la decisione del Giudice sportivo di prime cure in relazione alla sanzione di tre giornate effettive di squalifica a carico del calciatore. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il reclamo con procedimento d’urgenza dell’Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) e lo respinge nel merito, dispone l’addebito della tassa reclamo.
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