F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEITE EDENILSON SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DELL’8.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEITE EDENILSON SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DELL’8.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008) Con reclamo dell’11.3.2008, la S.S. Bisceglie Calcio a 5, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 520 del 10.3.2008, di cui chiedeva la riforma, per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Reggio Calcio a 5 disputata a Reggio Calabria l’8.3.2008 e con la quale veniva comminata la squalifica per due gare del giocatore Leite Edenilson, il quale - a fine gara - rivolgeva ai sostenitori della squadra avversaria gesti irridenti e provocatori. In particolare, la reclamante rilevava che, dal supplemento di relazione del Commissario di campo, al termine della gara, dopo l’effettuazione del cerimoniale fair play, mentre la maggior parte di calciatori e la terna arbitrale si erano già avviati nel tunnel verso gli spogliatoi, il calciatore n. 8 del Bisceglie si attardava sul terreno di gioco irridendo ripetutamente verbalmente ed a gesti (portando le quattro dita sul pollice con fare ritmato), ponendo in essere gesti irriguardosi. Occorre rilevare che, a seguito di detto atteggiamento provocatorio, lo stesso calciatore veniva avvicinato dall’allenatore del Reggio, signor Molluso, che lo colpiva al volto con uno schiaffo, così che ne derivava una colluttazione che ha determinato la necessità dell’intervento della forza pubblica e del servizio medico a seguito del quale il Leite Edenilson veniva ricoverato presso gli Ospedali riuniti di Calabria dove gli sono stati applicati cinque punti di sutura; in ragione di detti eventi subiti dal giocatore, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. La decisione deve essere confermata rivelandosi il comportamento del calciatore grave di per sé e, conseguentemente, la sanzione adeguata in relazione ai gravi comportamenti accertati. A questa stregua appare congrua la sanzione irrogata, tenuto conto della gravità e violenza della condotta contestata e la serietà delle conseguenze che essa ha prodotto. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Bisceglie Calcio a Cinque di Bisceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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