F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 3) RECLAMO DELLA CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA CELANO O./VAL DI SANGRO DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 3) RECLAMO DELLA CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA CELANO O./VAL DI SANGRO DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008) Seguito reclamo, ritualmente proposto, dal Celano F.C. Olimpia S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta all’allenatore signor Giacomo Modica, in relazione alla gara Celano F.C. Olimpia/Val di Sangro del 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008), il Celano F.C. Olimpia S.r.l. ha inteso gravare detta decisione. Invero, il reclamo, diretto a ottenere la riduzione della squalifica da due a una gara effettiva, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che è completamente infondato. Infatti, con il reclamo si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal rapporto dell’assistente arbitro, al quale si richiama il referto arbitrale, in ordine al comportamento dell’allenatore Giacomo Modica. E’ giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli assistenti arbitri, che, oltre tutto, nel caso di specie, sono precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto poichè non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all’allenatore Modica si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’assistente arbitro riportato nel referto arbitrale (la Società reclamante tenta di accreditare la versione che le parole dell’allenatore Modica siano state fraintese dall’assistente arbitro). Il gravame proposto non può trovare accoglimento in quanto, non solo a sostegno della tesi difensiva sono state addotte prove inammissibili, alla luce della normativa sportiva e della giurisprudenza, ma il comportamento del signor Modica, totalmente fuori luogo, appare aggravato dal suo ruolo di allenatore. Per dette ragioni, non è ravvisabile materia per una riduzione della squalifica da due a una gara effettiva, in quanto il comportamento dell’allenatore appare ingiustificato da ogni punto di vista. Oltre tutto il comportamento dell’allenatore Modica è ancora di più stigmatizzabile se si considera che, in quanto allenatore, egli costituisce punto di riferimento per la squadra e, quindi, più di ogni altro il suo comportamento avrebbe dovuto essere corretto e irreprensibile. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo, come sopra proposto, della Celano F.C. Olimpia S.r.l. di Celano (L’Aquila). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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