F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 08 luglio 2008 1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE STANKEVICIUS MARIUS SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA BRESCIA/LECCE DEL 18.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 08 luglio 2008 1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE STANKEVICIUS MARIUS SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA BRESCIA/LECCE DEL 18.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008) Preso atto della segnalazione ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Brescia/Lecce del 18.3.2008, valevole per il Campionato di Serie B, Stagione Sportiva 2007/2008, con la decisione pubblicata indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Marius Stankevicius, tesserato per il Brescia Calcio S.p.A., la squalifica per tre giornate effettive di gara, per aver tenuto un condotta violenta non vista dall’arbitro costituita dall’aver colpito intenzionalmente al volto, alzando il gomito del braccio destro, il calciatore avversario Andrea Ardito “che cadeva al suolo rimanendovi con atteggiamento sofferente”. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., il Brescia Calcio S.p.A. sostenendo, in sintesi: A) che la prova televisiva (tratta da un servizio della RAI) utilizzata per verificare la responsabilità del calciatore Stankevicius deve ritenersi insufficiente atteso che dalle immagini non si individua l’esatta posizione dell’arbitro e, quindi, non si percepisce con compiutezza il campo visivo di cui godeva lo stesso al momento dell’azione incriminata, oltre a non essere chiaro nelle immagini lo sviluppo dell’azione di giuoco; B) che il gesto commesso dallo Stankevicius non potesse essere definito fatto di condotta violenta, perché le immagini televisive non rilevano l’intenzionalità del gesto stesso, né disvelano i necessari elementi circa la potenzialità lesiva del colpo.Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto il proscioglimento del calciatore Stankevicius e la revoca della squalifica inflitta. A supporto di quanto osservato, la Società ricorrente ha prodotto le immagini televisive di altra emittente, relative alle circostanze indicate nel ricorso, a conforto della fondatezza delle prospettazioni svolte. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.3.2008, sono presenti il difensore della società ricorrente nonché il rappresentante della Procura Federale i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute negli atti prodotti in giudizio. La Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla società ricorrente. Questa Corte, infatti, nel condividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva come dalle immagini televisive si evinca la volontarietà del gesto posto in essere dallo Stankevicius e l’intenzione di alzare il braccio destro e, con il gomito, colpire il calciatore avversario. Tali evidenze documentali, peraltro, non possono essere poste in dubbio dalla visione del contributo televisivo prodotto in sede istruttoria dalla Società ricorrente, atteso che dalle immagini si evidenzia con chiarezza come il campo visivo dell’arbitro fosse impedito, con riferimento specifico alla zona di campo ove è avvenuto il fatto qui in esame, dalla presenza di altri calciatori impegnati in quella fase di gioco in diversi segmenti del campo che si frapponevano tra l’arbitro e la coppia di calciatori Stankevicius-Ardito. Giova per completezza rammentare che, ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare per effetto di prova televisiva, in ragioni delle disposizioni contenute nel C.G.S., non ha alcun rilievo la posizione degli assistenti di gara circa la possibilità di vedere le fasi di gioco incriminate, ma rileva esclusivamente la posizione dell’arbitro e la possibilità (o meno) di quest’ultimo di essere in grado di vedere ed intervenire. D’altronde, quale elemento di ulteriore conferma di ciò che appare dalle immagini televisive, l’azione violenta posta in essere dallo Stankevicius si è svolta quanto quest’ultimo si era già liberato della palla e quindi l’azione di gioco si era già esaurita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it