F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RECLAMO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 209 del 5.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RECLAMO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 209 del 5.3.2008) Con rituale dichiarazione del 7.3.2008 la società Catania Calcio S.p.A. ha, ex art. 37, comma 1 lett. a), interposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 209 del 5.3.2008, in merito alla gara Catania/Internazionale del 10.2.2008, valevole per il Campionato di Serie A 2007/2008, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali, che venivano trasmessi il 10.3.2008. Giova, preliminarmente, osservare che il Calcio Catania, in sede di reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, aveva ricorso avverso la regolarità della gara Catania/Internazionale adducendo la posizione irregolare del calciatore dell’Internazionale Materazzi Marco per la violazione dell’art. 76, comma 3 N.O.I.F. chiedendo, per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5 lett. b), C.G.S. che venisse comminata la punizione sportiva della perdita della gara de qua con il punteggio di 0 – 3. Eccepiva, infatti, che il Materazzi non aveva risposto alla convocazione della Nazionale per la gara Italia/Portogallo del 6.2.2008 però aveva poi, partecipato alla gara successiva di Campionato Catania/Inter del 10.2.2008. Controdeduceva la società Internazionale F.C. eccependo la manifesta infondatezza delle avverse richieste ed osservando che il Materazzi aveva puntualmente risposto alla convocazione della Nazionale presentatosi in ritiro ove, per la patologia segnalata dai sanitari della società, era stato sottoposto ad accurati controlli all’esito dei quali il medico della Nazionale Prof. Andrea Ferretti, valutate le sue precarie condizioni fisiche, ne aveva sconsigliato l’utilizzo al Commissario Tecnico signor Donadoni. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse richieste poiché infondate in fatto ed in diritto. Peraltro, il Giudice Sportivo, richiedeva alla Procura Federale urgenti indagini in merito, all’esito delle quali veniva accertato che il Materazzi si era presentato al raduno fissato per la gara Italia/Portogallo abbandonando poi la squadra stante l’indisponibilità per motivi fisici accertati da Prof. Andrea Ferretti. Con la decisione oggi impugnata il Giudice Sportivo rigettava il reclamo così come proposto dalla società Calcio Catania S.p.A.. Ciò premesso rileva questa C.G.F. che la ricorrente, pur avendo ricevuto copia degli atti ufficiali il 10.3.2008, non ha provvedudo a trasmettere i suoi motivi scritti e che, anzi, con nota fax del 17.3.2008 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per la cui trattazione era stata fissata la seduta del 28.3.2008. La società Internazionale F.C., con nota fax del 27.3.2008 dichiarava di accettare questa rinuncia. Alla fissata seduta nessuno è comparso per le succitate società. Osserva preliminarmente la C.G.F. che l’art. 33, comma 12 C.G.S., sancisce che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per quelli che, come nel caso di specie, riguardano la posizione irregolare dei calciatori. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 33, comma 12 e 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Società Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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