F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RECLAMO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/RAVENNA DEL 15.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 16.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF DEL 20 GIUGNO 2008
2) RECLAMO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/RAVENNA DEL 15.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 16.3.2008)
Con reclamo 17.3.2008 il calciatore professionista Succi Davide, tesserato della società Ravenna Calcio S.r.l., ha proposto gravame avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Triestina/Ravenna, valevole per il Campionato di Serie B TIM, disputata il 15.3.2008 (Com. Uff. n. 217 del 16.3.2008). Con i motivi scritti il reclamante, sanzionato per condotta violenta nei confronti di un avversario, per quanto refertato dal direttore di gara, ha negato la materialità della condotta a lui addebitata, eccependo che si era trattato di un gesto del tutto involontario. A supporto del suo assunto ha prodotto un DVD, contenente la registrazione video dell’episodio, chiedendone l’esame unitamente a rassegna stampa allegata. All’udienza del 28.3.2008 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – Sezione 1a, il reclamante ed il suo difensore i quali hanno illustrato i motivi scritti chiedendo la revoca o annullamento della sanzione inflitta ed in subordine la riduzione della stessa nei minimi di giustizia. Osserva preliminarmente questa C.G.F. che i mezzi di prova prodotti dal reclamante non sono ammissibili ex art. 35 comma 1.3 C.G.S. posto che la condotta violenta sanzionata dal Giudice Sportivo è stata posta in essere sotto il controllo visivo del direttore di gara il qui rapporto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Succi Davide e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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