F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’ A.C.F.D. VENEZIA 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE:

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’ A.C.F.D. VENEZIA 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE: 1) BARCON/VENEZIA DEL 09.02.2008; 2) CHIASIELLIS/VENEZIA DEL 14.10.07; 3) VENEZIA/BARCON DEL 20.10.2007 4) VENEZIA/MESTRE DEL 27.10.2007; 5) TRASAGHIS/VENEZIA DEL 3.11.2007; 6) VENEZIA/PRO FARRA DEL 10.11.2007; 7) G. TAVAGNACCO/VENEZIA DEL 18.11.2007 8) VENEZIA/V. VENETO DEL 24.11.2007 9) GORDIGE/VENEZIA DEL 01.12.2007; 10) VENEZIA/BELLUNO DEL 8.12.2007 11) LIBERTAS PASIANO/VENEZIA DEL 19.1.2008 12) VENEZIA/G. CAMPAGNA DEL 26.1.2008 13) VENEZIA/CHIASIELLIS DEL 2.2.2008, (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008) Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, su reclamo proposto dalla società G.S. Barcon relativo alla gara Barcon/Venezia 1984, disputata per il Campionato Primavera il 9.2.2008, accertava che alla predetta gara avevano preso parte per la società A.C.F.D. Venezia 1984 le calciatrici Sara Costantini, Marta Mason e Giada Malaponti prive dell’Attestato di Maturità Agonistica prescritto dall’art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da esse ottenuto solo successivamente alla predetta gara come risultava dal Com. Uff. n. 28 del 14.2.2008. Il reclamo della società Barcon, quindi, stante la posizione irregolare delle tre calciatrici nella gara in contestazione, era da accogliere e alla società A.C.F.D. Venezia 1984 doveva essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0-3. Il Giudice Sportivo, peraltro, estendeva i suoi accertamenti ad altre gare dell’A.C.F.D. Venezia 1984 e riscontrava che le predette calciatrici avevano partecipato anche alle gare Chiasellis/Venezia 1984 del 14.10.2007, Venezia 1984/Barcon del 20.10.2007, Venezia 1984/Mestre del 27.10.2007, Trasaghis/Venezia 1984 del 3.11.2007, Venezia 1984/Pro Farra del 10.11.2007, G. Tavagnacco/Venezia 1984 del 18.11.2007, Venezia 1984/V. Veneto del 24.11.2007, Gordige/Venezia 1984 dell’1.12.2007, Venezia 1984/Belluno dell’8.12.2007, Libertas Pasiano/Venezia 1984 del 19.1.2008, Venezia 1984/G. Campagna del 26.1.2008, Venezia 1984/Chiasellis del 2.2.2008. A seguito di tali verifiche, il Giudice Sportivo, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008, ha inflitto all’ A.C.F.D. Venezia 1984, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara oggetto del reclamo della società Barcon con il punteggio di 3-0, la punizione sportiva della perdita della gara con lo stesso punteggio di 3-0 per tutte le altre partite, alle quali avevano partecipato le tre calciatrici, ad eccezione della gara Venezia 1984/Chiasellis per la quale confermava il risultato acquisito sul campo che aveva visto la vittoria della società ospite con il punteggio di 5-1. All’A.C.F.D. Venezia 1984 era irrogato anche un punto di penalizzazione per ciascuna delle predette gare e un’ammenda di € 250,00. L’A.C.F.D. Venezia 1984 propone reclamo avverso tale decisione contestandone la parte concernente la irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per tutte le partite diverse da quella del 9.2.2008, oggetto del reclamo della Società Barcon. Il reclamo è meritevole di accoglimento. Il Giudice Sportivo, con la pronuncia impugnata, ha ritenuto che nel decidere il reclamo azionato dalla società Barcon gli fosse consentito di verificare d’ufficio la regolarità di tutte le gare in precedenza disputate dall’A.C.F.D. Venezia. L’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, peraltro, disponendo, al comma 3, che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, tiene nettamente distinti, al comma 4, i procedimenti d’ufficio da quelli dovuti ai reclami di parte e stabilisce che i primi debbano “instaurarsi”, cioè iniziare, “sulla base dei documenti ufficiali”. L’iniziativa d’ufficio, quindi, deve fondarsi sui rapporti degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché su atti ufficiali trasmessi da organi della Federazione Italiana Gioco Calcio, dalle Leghe, Divisioni e Comitati (giusta l’elencazione dei documenti ufficiali contenuta nell’art. 35, commi 3 e 3.1, del Codice di Giustizia Sportiva). E’ da escludere, pertanto, che sulla base di un reclamo di parte, il Giudice Sportivo possa prendere l’iniziativa di controllare la regolarità di altre gare di uno dei soggetti del procedimento portato al suo esame, e di estendere i suoi poteri sanzio natori oltre il caso sul quale è stato chiamato a decidere. Il reclamo proposto dall’ A.C.F.D. Venezia 1984, in conclusione, è respinto per quanto concerne la sanzione della punizione sportiva della perdita con il punteggio di 3-0 della gara Barcon/Venezia 1984, del 9.2.2008 ed è accolto per quanto riguarda tutte le altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, dovendosi ritenere che i punti di penalizzazione e l’ammenda siano stati irrogati tenendosi conto della pluralità delle violazioni addebitata alla società reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C.F.D. Venezia di Mestre (Venezia), annulla le sanzioni relative a tutte le gare ad eccezione della gara Barcon/Venezia 1984 disputata il 9.2.2008. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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