F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.C.F. PORTO S. ELPIDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE GALLETTI LAURA SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/ATLETICO ORTONA 2004 DEL 16.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 153/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.C.F. PORTO S. ELPIDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE GALLETTI LAURA SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/ATLETICO ORTONA 2004 DEL 16.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008) Con comunicazione del 27.3.2008, la A.S.D. Calcio Femminile Porto S. Elpidio, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro l’Atletico Ortona 2004 disputata a Porto Sant’Elpidio il 16.3.2008 e per aver la calciatrice Laura Galletti profferito reiteratamente frasi ingiuriose ed offensive nei confronti del direttore di gara. E ancora: una volta espulsa, la stessa ritardava l’uscita dal terreno di gioco e perseverava nel suo comportamento ingiurioso. Al termine della gara si posizionava di fronte lo spogliatoio della terna arbitrale rivolgendo frasi ingiuriose. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del Porto Sant’Elpidio che la calciatrice al momento dell’espulsione era di spalle al Direttore di gara e “…stava parlando con lo scrivente (Massimo lucani, Presidente del sodalizio reclamante - n.d.r)” e che, pertanto, l’arbitro la espelleva sulla mera indicazione di una giocatrice della squadra avversaria. L’espulsa ritardava l’uscita dal terreno solo perché infatti la stessa chiedeva “sbalordita ed incredula” la motivazione della sanzione. Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. La decisione deve essere confermata e la sanzione risulta essere adeguata. Effettivamente la calciatrice, durante il corso dell’attività di gara, profferiva frasi molto offensive all’arbitro che, come tali, hanno determinato l’espulsione per tre giornate. La sanzione contestata in questa sede si rivela invece assolutamente congrua, anche in ragione del fatto che l’atleta stessa continuava a reiterare i comportamenti contestati, nonostante l’esibizione del cartellino rosso. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Porto S. Elpidio di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it