F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 1. RICORSO DELLA A.S.D. BORRELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITALUPARELLA-BORRELLO (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Abruzzo – Com. Uff. n. 42 del 14.2.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 1. RICORSO DELLA A.S.D. BORRELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITALUPARELLA-BORRELLO (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 14.2.2008). L’A.S.D. Borrello ha proposto ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 42 del 14.02.2008, e con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Civitaluparella, è stata comminata in danno della stessa la perdita della gara Civitaluparella-Borrello disputatasi il 27.01.2008 e valevole per il Campionato di 2° Categoria Girone F indetto dal Comitato Regionale Abruzzo stagione 2007/2008 con il punteggio di 3 a 0, con l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 52,00 e l’inibizione del Sig. Alfredo Casciato, dirigente accompagnatore, fino al 29.02.2008 per non aver la società utilizzato per tutta la gara almeno due calciatori giovani nati dal 1 gennaio 1985 in poi. L’appello è inammissibile,infatti ai sensi dell’art. 31 n. 1 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e della Commissione Disciplinare Nazionale. Nel caso di specie il provvedimento è stato assunto dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. Borrello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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