F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 159/CGF – RIUNIONE DEL 11 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO SEGUITO GARA OSTIA MARE/ISOLA LIRI DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 159/CGF – RIUNIONE DEL 11 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF DEL 23 GIUGNO 2008
4) RICORSO DELL’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO SEGUITO GARA OSTIA MARE/ISOLA LIRI DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)
Visto il ricorso proposto da A.C. Isola Liri avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008, con cui al calciatore della ricorrente, signor Giacalone Angelo, è stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque gare effettive a seguito gara Ostia Mare/Isola Liri svoltosi il 30.3.2008; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; ritenuto che: - nel ricorso viene sostenuta una dinamica dei fatti diversa da quella riferita dall’arbitro nel proprio rapporto; - la ricorrente non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato, mentre, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S., “i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; - la sanzione inflitta è conforme al disposto dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., il quale prevede, come sanzione soltanto minima, la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”; - nella specie, la squalifica per cinque gare consegue a due comportamenti illeciti commessi dal signor Giacalone, come descritti dall’arbitro nel proprio rapporto, ossia:
1) l’avere colpito un avversario con un pugno al viso;
2) successivamente, dopo avere avvicinato l’avversario stesso il quale intanto era caduto a terra,
l’averlo colpito sul polpaccio con un forte pestone;
Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Isola Liri di Isola del
Liri (Frosinone) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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