F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 luglio 2008 6) RICORSO DELL’ U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008) 7) RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO SAMBONIFACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 luglio 2008 6) RICORSO DELL’ U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008) 7) RICORSO DELL’ A.S.D. CALCIO SAMBONIFACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008) All’esito della gara del 9.3.2008 Sambonifacese/Virtusvecomp Verona, terminata con il punteggio di 1-0, il dirigente accompagnatore della Virtusvecomp chiedeva che non venisse omologato il risultato della partita in quanto un calciatore (n. 5 Saorin Matteo) della sua squadra era stato costretto a lasciare il campo ed ad essere sostituito, poiché veniva colpito da una moneta lanciata dai tifosi avversari che gli provocava una ferita tale da impedirgli la prosecuzione alla gara stessa. Successivamente la Virtusvecomp proponeva reclamo al Giudice Sportivo, chiedendo che la Sambonifacese venisse punita con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, in subordinechiedeva la ripetizione della gara; allegando copia del certificato medico del pronto soccorso. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008) accoglieva il reclamo con determinazione diversa da quella invocata dalla Virtusvecomp, convalidando il risultato e infliggendo alla Sambonifacese la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica. In particolare il Giudice motivava che in conseguenza dell’alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria era applicabile la seconda parte del comma 1 dell’ art. 17 C.G.S., poiché l’esclusione del Saorin che pure aveva influito nello svolgimento della gara non ne aveva determinato la irregolarità. Ha proposto ricorso la Virtusvecomp, impugnando il deliberato del Giudice Sportivo, sottolineando che la gara dal momento in cui era avvenuto il fatto era proseguita in un clima di agitazione e turbamento essendo i giocatori preoccupati per la sorte del loro compagno e per la loro incolumità personale, deduceva in particolare la errata valutazione dei fatti, l’inapplicabilità e l’erronea interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, dell’ art. 17, comma 1 seconda parte C.G.S.. Nel ricorso veniva appunto sottolineato come il Giudice non avesse considerato il clima di terrore e tensione creatosi a seguito dell’episodio, tant’è che anche l’assistente dell’arbitro era stato fatto segno di ripetuti lanci di oggetti, che vi erano stati cori razzisti e che i giocatori erano dovuti uscire dallo stadio scortati dai carabinieri. Nel ricorso si evidenziava ancora la illogicità e contraddittorietà non potendo rientrare detti episodi nella fisiologia della gara, essendo altresì del tutto irragionevole la sanzione irrogata poiché la perdita del giocatore, a causa dell’episodio, si era riverberata unicamente a danno della Virtusvecomp medesima. Infine la ricorrente evidenziava come nessun provvedimento sarebbe stato adottato nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che avrebbero occultato la moneta che aveva colpito il Saorin. Avverso la citata decisione del Giudice Sportivo proponeva ricorso anche la Sambonifacese, che contestava la decisione evidenziando come il calciatore colpito si sarebbe trovato vicino alla linea laterale confinante la tribuna occupata dai sostenitori della Virtusvecomp; che la gara si era svolta in assoluta serenità senza alcun condizionamento ambientale e senza alcuna alterazione del potenziale atletico.Tutto ciò considerato osserva la Corte come entrambi i ricorsi siano infondati. Così come esattamente statuito dal Giudice Sportivo nella parte motiva del Com. Uff. n. 108/2008, l’art. 17 comma 1 C.G.S. contiene due distinte e ben separate ipotesi. a) nella prima parte è espresso un principio in base al quale è prevista la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nell’ ipotesi in cui siano accaduti fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara; b) nella seconda parte vi è una specificazione al principio generale in base alla quale se i fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara sono imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori a seguito della società e che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico non viene applicata la sanzione della perdita della gara, essendo prevista una penalizzazione che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa. Le due fattispecie sono pertanto assolutamente distinte contenendo la seconda parte del comma 1 una tipizzazione del principio generale espresso nella prima parte del medesimo comma 1. In applicazione, pertanto, di detta fattispecie tipica essendo il fatto avvenuto per una situazione imputabile ai sostenitori della società Sambonifacese correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la società stessa con una penalizzazione di punti in classifica. A questo proposito non riescono a scalfire le statuizioni della decisione di I° grado le pur argute deduzioni di entrambe le società. In primo luogo l’arbitro non ha segnalato nel proprio referto e nel supplemento alcuna circostanza ultronea oltre a quella appunto della sostituzione del Saorin che era stato colpito da una moneta, non evidenziando alcun clima di instabilità, di turbamento e agitazione. Ancora si rileva il fatto che sin da subito l’arbitro è venuto a conoscenza che il Saorin era stato colpito da una moneta; infatti, detta circostanza indipendentemente dal comportamento dei calciatori della Sambonifacese, è stata comunque percepita dall’arbitro medesimo che è appunto entrato in possesso della moneta lanciata dagli spalti, segnalando l’episodio espressamente. L’arbitro, del resto, pur non specificando espressamente da quali sostenitori fosse occupata la tribuna dalla quale sarebbe avvenuto il lancio, non pare lasciare spazio a dubbio alcuno sul fatto che i sostenitori responsabili appartenessero alla Sambonifacese. Ciò è corroborato inoltre dal fatto che la riserva ed il reclamo sono stati presentati nell’immediatezza dalla Virtusvecomp, mai avendo dedotto a contrario nulla la Sambonifacese.Correttamente pertanto il Giudice Sportivo è giunto all’adozione del contestato provvedimento. Per questi motivi la C.G.F riuniti i reclami come sopra proposti dall’U.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona e dall’A.S.D. Calcio Sambonifacese di Sambonifacio (Verona) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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