F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RECLAMO DEL SIGNOR SPINELLI ALDO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.5.2008 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/LIVORNO DEL 6.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 235 dell’8.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 18 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RECLAMO DEL SIGNOR SPINELLI ALDO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.5.2008 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/LIVORNO DEL 6.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 235 dell’8.4.2008) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Sampdoria/Livorno, disputato in data 6.4.2008 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti inibiva il signor Aldo Spinelli, Presidente della A.S. Livorno Calcio S.r.l., a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 5.5.2008 e gli infliggeva l’ammenda di € 10.000,00 per avere, al termine della predetta gara, contestato l’operato del direttore di gara con espressioni irriguardose e reiterato tale comportamento con pubbliche dichiarazioni rese a vari organi di informazione, in violazione dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. b) e d) del vigente C.G.S. In particolare, il signor Spinelli, al termine dell’incontro, nello spogliatoio dell’arbitro, si rivolgeva a quest’ultimo con espressioni offensive (“è scandaloso, il gol era valido, se andiamo in serie B è colpa sua, è un furto!”) e successivamente, in sala stampa, ribadiva il medesimo giudizio ai microfoni delle diverse emittenti radio-televisive presenti. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Aldo Spinelli, il quale, in sintesi, (i) adduce a giustificazione del proprio comportamento la delusione derivante dall’andamento negativo della gara de qua, nonché (ii) lamenta l’irragionevolezza dell’entità della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che le proprie dichiarazioni, rese nei confronti dell’arbitro ed in sala stampa, devono essere considerate rientranti nel medesimo contesto temporale, configurando non la reiterazione ma la continuità della propria condotta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18.4.2008, è presente l’Avv. Lorenzo Cantamessa per il signor Aldo Spinelli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, anche qualora si dovesse riconoscere la continuità della condotta posta in essere dal presidente del Livorno in luogo della reiterazione della stessa, la sanzione inflitta al signor Spinelli dal Giudice di primo grado deve necessariamente considerarsi congrua, anche in considerazione della carica societaria ricoperta dal reclamante. Risulta irrilevante, altresì, la circostanza, presunta attenuante, dello stato d’animo di disappunto del signor Spinelli che avrebbe indotto lo stesso a porre in essere il comportamento de quo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Spinelli Aldo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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