F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 23 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 21 luglio 2008 2) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGONI MARCO SEGUITO GARA CITTADELLA TERNANA DEL 13.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 23 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 21 luglio 2008
2) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGONI MARCO SEGUITO GARA CITTADELLA TERNANA DEL 13.4.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.3.2008)
Il reclamo ha ad oggetto la squalifica per 2 giornate del calciatore Rigoni Marco per aver colpito con una manata al volto un avversario a gioco fermo. La società “Ternana Calcio S.p.A.”, a mezzo dell’Amministratore Unico, dott. Dominicis Stefano,
difeso e rappresentato dall’avv. Fabio Giotti, propone reclamo contestando, in primo luogo, l’esatta indicazione del motivo della squalifica che, nel referto arbitrale, il fatto avveniva riportato nel modo seguente: “…nel tentativo di recuperare il pallone nei pressi della panchina avversaria, colpiva con una manata al volto un avversario”. La ricorrente ricostruiva l’accaduto come una veemente e censurabile fase di gioco e non come un violento comportamento del giocatore squalificato e chiedeva la derubricazione della squalifica ad 1 giornata effettiva ai sensi dell’art. 19 punto 10 C.G.S. La ricorrente chiedeva, nonostante avesse riconosciuto che il comportamento del calciatore Rigoni Marco fosse censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza, che fosse ascoltato l’arbitro della partita, signor Baratta Silvio, affinché lo stesso potesse meglio precisare il suo rapporto di gara. La Corte ha accolto tale richiesta ed ha ascoltato l’arbitro, il quale ha lucidamente fornito spiegazioni riguardo all’accaduto, dando al fatto una connotazione più casuale che violenta. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni, riduce ad 1 giornata di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Rigoni Marco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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