F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 29 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 08 luglio 2008 2) RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VICENZA DEL 05.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 dell’8.04.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 29 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 08 luglio 2008 2) RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VICENZA DEL 05.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 dell’8.04.2008) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Pisa/Vicenza, disputato in data 5.4.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Pisa Calcio l’ammenda di € 20.000,00 per aver i suoi sostenitori, al termine della predetta gara, contestato l’operato della terna arbitrale e scagliato contro l’arbitro alcuni oggetti. In particolare, mentre l’arbitro, il signor Luca Marelli si dirigeva verso gli spogliatoi, allontanandosi dal terreno di gioco, la tifoseria del Pisa lanciava nella direzione del direttore di gara monetine, barattoli di latta di caramelle ed un accendino, che colpiva quest’ultimo alla mano provocandogli un intenso ma momentaneo dolore. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Pisa Calcio, la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere b) ed e) dell’art. 13 comma 1 in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista nella lettera a) del medesimo art. 13 comma 1. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. La società lamenta, altresì, in subordine, l’eccessiva entità della sanzione, comminata dal Giudice Sportivo Nazionale, rispetto a precedenti provvedimenti con cui sono state punite fattispecie similari. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29.4.2008, è presente l’Avv. Vitale per la Pisa Calcio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Pisa non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per l’arbitro e potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle altre persone presenti nel campo di gioco e nelle zone limitrofe. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. (e non già dell’art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l’esimente invocata dal Pisa. Ciò detto, atteso che l’ultimo comma dell’art. 14 C.G.S. attribuisce all’Organo della Giustizia Sportiva la facoltà di non applicare o attenuare la sanzione qualora venga verificata la sussistenza di una delle circostanze di cui alle sole lettere a) e b) dell’art. 13 comma 1 e che la sussistenza della fattispecie di cui alla lett. b) dell’articolo appena richiamato è già stata accertata dal Giudice Sportivo, questa Corte ritiene che la sanzione de qua sia congrua, anche in considerazione della recidiva, riconosciuta al Pisa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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