F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA/REAL MARCIANISE DEL 13.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA/REAL MARCIANISE DEL 13.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.4.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Andria Bat ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 173/C del 15.4.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Andria/Marcianise, veniva inflitta alla società l’ammenda di € 5.000,00 perché persone non identificate, ma riferibili alla società, indebitamente presenti sul terreno di gioco al termine della gara rivolgevano frasi offensive e minacciose verso tesserati della squadra avversaria ed una di queste persone non identificate rivolgeva anche al direttore di gara frasi offensive e minacciose. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta in relazione agli accadimenti, dovuti all’amarezza e allo sconforto per la vittoria inaspettatamente sfuggita.. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. La presunta minor gravità della condotta, asserita nel ricorso, resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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