F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL PRO PATRIA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DALLA BONA DANIELE SEGUITO GARA MANFREDONIA/PRO PATRIA DEL 20.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF DEL 23 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL PRO PATRIA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DALLA BONA DANIELE SEGUITO GARA MANFREDONIA/PRO PATRIA DEL 20.04.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Pro Patria ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/1 Manfredonia/Pro Patria, veniva inflittaal calciatore Dalla Bona Daniele la sanzione della squalifica per sei giornate per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, afferrava la maglia dell’arbitro, lo strattonava due volte e gli rivolgeva una frase irriguardosa. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione chiedendo di visionare le immagini allegate al ricorso. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento parziale. Non è infatti in questo caso ammissibile la prova televisiva; tuttavia, considerato che il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore per il comportamento violento nei confronti di un avversario a gioco fermo la sanzione attenuata di due giornate, si ritiene di poter diminuire da sei a cinque le giornate inflitte per il comportamento verso il direttore di gara, riconoscendo quindi la medesima circostanza attenuante. Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Pro Patria Calcio 1919 di Busto Arsizio (Varese), riduce la sanzione della squalifica a 5 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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