F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE VITIELLO LEANDRO; SEGUITO GARA MASSESE/SAMBENEDETTESE DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE VITIELLO LEANDRO; SEGUITO GARA MASSESE/SAMBENEDETTESE DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Sambenedettese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008 con il quale, in relazione alla gara Massese/Sambenedettese, veniva inflitta al calciatore Vitiello Leandro la sanzione della squalifica per due giornate per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro ed alla società l’ammenda di € 5.000,00 per cori razzisti rivolti dai propri sostenitori a un calciatore della squadra avversaria La società reclamante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore chiedendo di visionare le immagini della partita nonché quella inflitta alla società non risultando il comportamento sanzionato dai propri sostenitori dal referto arbitrale. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. Non è infatti in questo caso ammissibile la prova televisiva e quindi la presunta minor gravità della condotta del calciatore, asserita nel ricorso, resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Per quel che concerne i cori razzisti, essi sono documentati dal referto arbitrale che menziona gli “ululati di scherno all’indirizzo del giocatore di colore avversario” e da quello del Collaboratore Federale. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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