F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 8) RICORSO DELLA OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:• DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RUSCONI FRANCO CESARE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA, DALL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI GIUGNO 2007 ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2007, FISSATO DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI DI CUI AL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007; INOLTRE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, DEL C.G.S. PER AVER ATTESTATO IN MANIERA NON VERITIERA L’AVVENUTO PAGAMENTO AL 31 OTTOBRE 2007; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3514/677PF07-08/SP/MA DEL 13 MARZO 2008). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 8) RICORSO DELLA OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:• DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RUSCONI FRANCO CESARE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA, DALL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI GIUGNO 2007 ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2007, FISSATO DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI DI CUI AL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007; INOLTRE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, DEL C.G.S. PER AVER ATTESTATO IN MANIERA NON VERITIERA L’AVVENUTO PAGAMENTO AL 31 OTTOBRE 2007; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3514/677PF07-08/SP/MA DEL 13 MARZO 2008). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) Con atto di reclamo del 26.4.2008, l’Olbia Calcio S.r.l., in persona del suo rappresentante “pro tempore” signor Deiana Luciano, si duole della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008, con la quale venivano irrogate al signor Rusconi Franco Cesare, nella qualità di rappresentante legale della stessa Olbia Calcio S.r.l., ed a quest’ultima società, rispettivamente, le sanzioni della inibizione per 6 mesi e la penalizzazione di 2 punti in classifica, oltre all’ammenda per € 500,00. Le violazioni ascritte riguardavano l’omesso versamento da parte della società, entro il 31.10.2007, delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2007 (art. 10, comma 3, C.G.S.), e la falsa attestazione da parte del citato Rusconi della regolarità dei versamenti effettuati dalla società (art.. 1, comma 1, C.G.S.). Sostiene la reclamante: a) la “inapplicabilità sanzionatoria” della normativa richiamata nell’atto di deferimento, e ritenuta applicabile dalla Commissione Disciplinare Nazionale, dovendo viceversa adottarsi il regime punitivo - più vantaggioso – di cui all’art. 7, comma 3 bis del “vecchio” C.G.S., vigente all’epoca dell’adozione del Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007, con il quale si individuavano tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’ammissione ai campionati; b) (in ogni caso) la eccessività della sanzione applicata, anche in relazione agli altri provvedimenti assunti nello stesso comunicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, risultanti meno severi ancorché riferibili a condotte di non minore gravità. A tale stregua, la Società impugnante invoca l’applicazione del citato art. 7, comma 3bis, del previgente C.G.S. e, quindi, la irrogazione della sola ammenda, oltre alla riduzione della inibizione a carico del signor Rusconi. I motivi di ricorso sono privi di fondamento. Risultando chiaro ed indiscusso, in punto di fatto, che la società di cui si tratta non ebbe a documentare alla Co.Vi.So.C., nel previsto termine del 31.10.2007, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007, sembra altrettanto pacifico che a tale condotta omissiva debba applicarsi la disciplina normativa vigente al tempo in cui la omissione ebbe a consumarsi (ossia al 31.10.2007),e, quindi, quella del nuovo C.G.S. “medio tempore” (dall’1.7.2007) entrato in vigore. Si tratta nient’altro che dell’applicazione della previsione di rinvio (recettizio) operata nell’allegato B), paragrafo IV), lett. A), ultima parte, del Com. Uff. del Consiglio Federale n. 6/A del 3.5.2007, ove si stabilisce che l’inosservanza di tutte le prescrizioni riguardanti gli emolumenti (e, dunque, anche di quelle relative al mancato versamento delle ritenute ad essi afferenti) “comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S.”. La natura recettizia del rinvio operata nel citato allegato al Com. Uff. n. 6/A-2007, fa indubitabilmente sì che alla omissione contestata debbano applicarsi le disposizioni codicistiche previste per la violazione del precetto con necessario riferimento al tempo in cui tale violazione è avvenuta: esprimendo – tali disposizioni – il giudizio di disvalore “attuale”, sul fatto, dell’ordinamento sportivo vigente. In tal senso, non sembra pertanto equivocabile che la norma regolatrice sia proprio quella dell’art. 10, comma 3, C.G.S. vigente applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ove viene espressamente previsto e punito “il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef……”. In base a ciò, non vi è spazio neppure per l’accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione della penalizzazione per la società, quale fissata nella decisione impugnata, poiché, per come è facile constatare dal tenore letterale dello stesso art. 10, comma 3, C.G.S. appena citato (ove si stabilisce che la sanzione debba essere irrogata in “misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica”), la sanzione stessa è stata applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale nel minimo previsto. Non si individuano correlativamente ragioni per una riduzione della sanzione della inibizione per 6 mesi nella misura irrogata al signor Rusconi, la quale non appare affatto sproporzionata, ove si consideri che essa concerne entrambe le violazioni a lui riferibili nella veste di rappresentante legale della società, e cioè sia l’illecito amministrativo di cui si è più sopra trattato, sia la attestazione non veritiera dal Rusconi medesimo resa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Olbia Calcio S.r.l. di Olbia (Sassari). Dispone incamerarsi la tassa reclamo. 2° Collegio composto dai Signori: Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Delfini Prof. Francesco, Conte Prof. Emanuele, Massi Dr. Franco, Barenghi Prof. Andrea, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti;– Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.
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