F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AI SIGG.RI VULLO SALVATORE E ORRÙ NATALINO SEGUITO GARA PLAY-OFF VIGOR LAMEZIA/REAL MARCIANISE DEL 18.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 205/C del 19.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AI SIGG.RI VULLO SALVATORE E ORRÙ NATALINO SEGUITO GARA PLAY-OFF VIGOR LAMEZIA/REAL MARCIANISE DEL 18.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 205/C del 19.5.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio S.p.A., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 205/C del 19.5.2008 con il quale, in relazione alla gara del campionato di calcio serie C2 Play Off – girone C - Vigor Lamezia – Real Marcianise del 18.5.2008, veniva inflitta all’allenatore Vullo Salvatore e all’allenatore in seconda Orru’ Natalino la sanzione della squalifica per due gare effettive. La sanzione veniva irrogata per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara. La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d’impugnazione, “eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo agli allenatori sigg. Vullo Salvatore ed Orru’ Natalino – configurabilità delle condotte ascritte agli stessi come meramente irriguardose verso il direttore di gara e non propriament e offensive - assenza di qualunque connotazione offensiva ed ingiuriosa nelle espressioni pronunciate dai tecnici in questione – confronto con autorevoli giurisprudenziali su casi analoghi”. La società appellante richiedeva la riduzione delle sanzioni ad una giornata ovvero, la commutazione per entrambi della sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S. Il collegio, in considerazione dei motivi di ricorso, dei precedenti della Corte Federale, delle richieste formulate dall’Avv. Fiorillo Monica nell’udienza del 29.5.2008, in relazione alla specifica posizione dell’allenatore in prima Vullo Salvatore, ritiene equa la riduzione ad una giornata di squalifica della sanzione nei confronti dell’allenatore Vullo Salvatore per i fatti addebitati, mentre rigetta il ricorso con riferimento alla decisione adottata nei confronti dell’allenatore in seconda Orru’ Natalino. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta), e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Vullo Salvatore ad una giornata effettiva di gara. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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